COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA – A.S.D. APRICENA del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della G.S.D. AUDACE BARLETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 24 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 10 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA - A.S.D. APRICENA del 6 Gennaio 2011. (Reclamo della G.S.D.
AUDACE BARLETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 24 Febbraio
2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che il calciatore MUSTI Alessandro individuato prima della gara nell’elenco dei calciatori con la
maglia n. 3, si infortunava nella fase di preallenamento e con l’autorizzazione dell’arbitro mutava la maglia
n. 3 con quella n. 16 del calciatore SPINAZZOLA Giuseppe (nato 30/10/1990)l, rimanendo sin dall’inizio
della gara in panchina senza mai prendere parte al gioco;
ritenuto pertanto, che come afferma l’arbitro, nel corso dell’intera gara su citata, si è avuta la presenza
costante di non meno di n. 3 calciatori juniores, per cui la gara stessa deve ritenersi svolta regolarmente e
quindi confermarsi il risultato conseguito sul campo di 1 - 1
P.Q.M.
D E L I B E R A
accogliere il reclamo proposto dalla società G.S.D. AUDACE BARLETTA e per l’effetto, annullarsi la delibera
adottata dal primo giudice e confermarsi il risultato conseguito sul campo di 1 - 1;
non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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