COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI – A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 6 Marzo 2011. (Reclamo della A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAPURSO Davide di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 10 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 6 Marzo 2011. (Reclamo
della A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico del calciatore CAPURSO Davide di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 10
Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il calciatore CAPURSO Davide è stato espulso dall’arbitro al termine della gara innanzi
menzionata così come risulta dal referto arbitrale;
considerato che il provvedimento adottato dal primo giudice non è comunque impugnabile ai sensi dell’art.
45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA e per l’effetto
addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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