COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: G.S.D. GENNARO MINAFRA – POL. BITONTO del 23 Gennaio 2011. (Reclamo della società G.S.D. GENNARO MINAFRA per perdita della gara causata dall’aver schierato, nella gara in epigrafe, il calciatore Nicola PASQUALICCHIO, squalificato per due gare nella stagione sportiva 2010/2011 di cui ne risulta scontata solo una giornata, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 50 del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 24 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: G.S.D. GENNARO MINAFRA - POL. BITONTO del 23 Gennaio 2011. (Reclamo della società G.S.D. GENNARO MINAFRA per perdita della gara causata dall’aver schierato, nella gara in epigrafe, il calciatore Nicola PASQUALICCHIO, squalificato per due gare nella stagione sportiva 2010/2011 di cui ne risulta scontata solo una giornata, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 50 del 17 Febbraio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo come proposto; udito il rappresentante della ricorrente; va rilevato che, secondo il costante indirizzo decisionale della CAF le informazioni provenienti dai Comitati Regionali e/o Provinciali non hanno carattere di ufficialità mentre la buona fede della società reclamante, pur riconosciuta in questa sede, non può significare assenza totale di colpa né prevalere sui principi di legalità e legittimità indicati dal C.G.S. e ai quali i Giudici Sportivi si devono adeguare; non va comunque sottaciuto che la mancata indicazione, nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 24/06/2010, del nominativo del calciatore Nicola PASQUALICCHIO, colpito da precedente squalifica, ha invogliato la società G.S.D. Gennaro Minafra a farlo scendere in campo, senza però preoccuparsi di avere maggiore diligenza nel verificare la regolarità del calciatore peraltro nuovo tesserato; tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione così DELIBERA 1. confermarsi la decisione del Giudice di 1° Grado assegnando alla POL. BITONTO il risultato di 3-0; 2. rilevata la buona fede del reclamante, fuorviata da una mancata comunicazione relativa al calciatore in posizione irregolare, non addebitarsi la tassa reclamo.
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