COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI CALCIO A 5 Gara: G.S.D. ROSSINI CALCIO – A.S.D. FAROS TERLIZZI del 9 Marzo 2011. (Reclamo della società A.S.D. FAROS TERLIZZI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico della reclamante nella delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 36 del 16 Marzo 2011 della Delegazione Distrettuale di Trani).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI CALCIO A 5
Gara: G.S.D. ROSSINI CALCIO - A.S.D. FAROS TERLIZZI del 9 Marzo 2011. (Reclamo della società A.S.D.
FAROS TERLIZZI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico della reclamante nella
delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 36 del 16 Marzo 2011 della Delegazione Distrettuale di Trani).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
udito il rappresentante della ricorrente;
RILEVATO
1. che l’art. 29 comma 5 e 6b del C.G.S. prevede che il reclamo sulla regolarità del campo di giuoco deve
essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’Arbitro prima dell’inizio della gara;
2. che tale adempimento è stato effettuato come dichiarato dall’Arbitro della gara in sede di interrogatorio;
3. che pertanto questa Commissione ritiene insussistente l’inammissibilità dichiarata dall’organo di prima
istanza;
tutto ciò premesso e ritenuto, visto ed applicato l’art. 36 n° 5 del C.G.S.:
DELIBERA
a) Annullarsi la decisione impugnata e rinviarsi per l’esame del merito all’organo di prima istanza;
b) Non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.
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