COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: S.S. ATLETICO ORSARA – POL. SAMMARCO del 27 Febbraio 2011 (Reclamo della società S.S. ATLETICO ORSARA in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 55 del 16/03/2011 del C.R. Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: S.S. ATLETICO ORSARA - POL. SAMMARCO del 27 Febbraio 2011 (Reclamo della società S.S.
ATLETICO ORSARA in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 55 del 16/03/2011
del C.R. Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, dal quale si evince che i dirigenti della società S.S.
ATLETICO ORSARA si sono rifiutati di effettuare almeno il tentativo di eliminare le pozzanghere esistenti sul
terreno di gioco (che l’arbitro ha affermato potessero essere eliminate per poi effettuare la relativa tracciatura
del campo);
onsiderato altresì che anche nelle zone del campo di gioco del tutto asciutte e prive di pozzanghere, il campo di
gioco non era stato in alcun modo tracciato;
considerato che l’arbitro, in tali condizioni, non poteva dare inizio alla gara, per cui, alla presenza dei capitani
ne dichiarava la definitiva chiusura;
ritenuto pertanto il comportamento omissivo dei dirigenti della società S.S. ATLETICO ORSARA può ritenersi
esaustivo della mancata effettuazione della gara, per cui del tutto infondate, si appalesano le doglianze della
reclamante il cui ricorso va respinto;
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il ricorso proposto dalla società S.S. ATLETICO ORSARA e per l’effetto addebitarle la relativa tassa
sul conto della stessa.
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