COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: ANDRISANI CALCIO 1995 TA – A.S.D. PRO POLIGNANO del 27 Marzo 2011 (Reclamo proposto dalla società ANDRISANI CALCIO 1995 TA in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCARAFILE ANGELO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 59 del 31/03/2011 del C.R. Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: ANDRISANI CALCIO 1995 TA - A.S.D. PRO POLIGNANO del 27 Marzo 2011 (Reclamo proposto
dalla società ANDRISANI CALCIO 1995 TA in opposizione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore SCARAFILE ANGELO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°
59 del 31/03/2011 del C.R. Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che il comportamento del calciatore SCARAFILE ANGELO è stato indubbiamente violento nei
confronti di un calciatore avversario e come tale punibile ai sensi dell’art. 19 n° 4 lettera B del C.G.S. con la
squalifica per tre giornate effettive di gara;
P.Q.M.
DELIBERA
1) ridursi a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore SCARAFILE ANGELO;
2) non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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