COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL – AUDACE CERIGNOLA del 2 Ottobre 2010. (Reclamo della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale comportante la perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 – 3, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 35 del 25/11/2010 del Comitato Regionale Puglia.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 14 Aprile 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL - AUDACE CERIGNOLA del 2 Ottobre 2010. (Reclamo della
società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale comportante la
perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 - 3, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°
35 del 25/11/2010 del Comitato Regionale Puglia.
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come proposto;
sentito per la Gioventù Calcio Cerignola il Sig. Savino Voltarella, nella qualità;
premesso e considerato
che con il primo motivo di gravame la reclamante ha chiesto riformarsi la decisione in oggetto assumendo la
genericità del ricorso proposto dall’Audace Cerignola in prima istanza;
che la Commissione non ritiene di poter accogliere tale censura, e così annullare il provvedimento del
Giudice Sportivo, in quanto le ragioni addotte dalla Soc. Audace emergono in modo sufficientemente
circostanziato e riguardano il mancato tempestivo tesseramento di tutti i calciatori partecipanti al
Campionato Giovanissimi nelle fila dell’odierna reclamante alla data del 2.10.2010;
che il reclamo è, altresì, infondato nel merito atteso che il timbro postale apposto sul plico, e non sulla
richiesta di tesseramento, non vale a conferire a quest’ultima la data certa voluta dall’art. 39, co. 2, delle
NOIF e dall’art. 2704 c.c. (v. ex pluribus T. Padova, 22.1.2004, Rep. foro It. 2006, Fallimento, n. 389);
che pertanto la S.r.l. Gioventù Calcio Cerignola non ha fornito la prova della tempestività del tesseramento
in contestazione;
tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
rigettarsi il reclamo ed addebitarsi la tassa sul conto della Società istante.
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