COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: G.S. ATLETICO VIESTE – A.S.D. GIOVENTU MARTINA del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società G.S. ATLETICO VIESTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: G.S. ATLETICO VIESTE - A.S.D. GIOVENTU MARTINA del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società G.S. ATLETICO VIESTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’assistente che ha reso supplemento di rapporto dal quale è risultata confermata, con dovizia di particolari, la grave aggressione da parte di persona non autorizzata al calciatore della società A.S.D. GIOVENTU MARTINA HURTAGO Federico effettuata a fine gara tale da comportare tutte le conseguenze indicate nella motivazione resa dal Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale 61 del 7 Aprile 2011 il cui provvedimento di squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro si appalesa condivisibile e quindi confermato; considerato altresì che va revocata l’ammenda di € 500,00 inflitta dal primo giudice essendo risultato escluso che il lancio di pietre, nel corso del primo tempo fosse attribuibile ai tifosi della società G.S. ATLETICO VIESTE P.Q.M. DELIBERA revocarsi l’ammenda di € 500,00 a carico della società G.S. ATLETICO VIESTE; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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