COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO – A.S.D. CIVILIS ATLETICO del 31 Marzo 2011. (Reclamo della società A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 21 Aprile 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO - A.S.D. CIVILIS ATLETICO del 31 Marzo 2011. (Reclamo
della società A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo a margine citato;
ritenuto che dalle indagini esperite è risultato, non revocarsi in dubbio, l’avvenuto danneggiamento dell’auto
dell’arbitro della gara su citata, parcheggiata all’interno del campo sportivo nella zona antistante gli
spogliatoi;
considerato peraltro che va condivisa la sanzione, inflitta dal primo giudice, dell’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO e per l’effetto addebitarle
la relativa tassa sul conto della stessa.
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