COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. NERETINA CALCIO – A.S.D. SQUINZANO 2006 FC del 31 Marzo 2011 (Reclamo della società A.S.D. SQUINZANO 2006 FC in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e inibizione dirigente Signor MICCOLI Domenico, allenatore signor SERINELLI Rodolfo e squalifica calciatori D’ARPA Cristian, FRISENNA Stefano, MIGLIETTA Carmelo e PERRONE Federico di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. NERETINA CALCIO - A.S.D. SQUINZANO 2006 FC del 31 Marzo 2011 (Reclamo della società A.S.D. SQUINZANO 2006 FC in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e inibizione dirigente Signor MICCOLI Domenico, allenatore signor SERINELLI Rodolfo e squalifica calciatori D’ARPA Cristian, FRISENNA Stefano, MIGLIETTA Carmelo e PERRONE Federico di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; ritenuto che il reclamo può ritenersi ammissibile, versandosi in tema di partita di recupero del campionato di Seconda Categoria così come sostenuto dalla società reclamante; rilevato tuttavia che tale reclamo è, nel merito, infondato non potendosi ritenere invalida la gara su citata sulla base della sola considerazione che le espulsioni di giocatori, tale da determinare la inferiorità numerica della società A.S.D. SQUINZANO 2006 FC per la regolare prosecuzione della gara, non sarebbe stata contestualmente segnalata con la esibizione dei relativi cartellini rossi che l’arbitro ha dichiarato non aver potuto eseguire a causa della rissa generale verificatasi in campo; rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. SQUINZANO 2006 FC avverso la squalifica per n. 2 giornate dei calciatori D’ARPA Cristian, FRISENNA Stefano, MIGLIETTA Carmelo e PERRONE Federico non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva; considerato che il comportamento del dirigente MICCOLI Domenico e dell’allenatore SERINELLI Rodolfo irriguardoso nei confronti dell’arbitro può essere adeguatamente punito con la inibizione fino al 31 Maggio 2011 P.Q.M. DELIBERA rigettarsi il reclamo relativo al risultato della gara per i motivi su citati; dichiararsi inammissibile, il reclamo avverso la qualifica dei calciatori D’ARPA Cristian, FRISENNA Stefano, MIGLIETTA Carmelo e PERRONE Federico; accogliersi parzialmente il reclamo avverso la inibizione dei signori MICCOLI Domenico e SERINELLI Rodolfo e di ridurre la stessa fino al 31 Maggio 2011; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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