COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. SPORT DAUNIA del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D. CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori LUPOLI Alessio e DE NITTIS Raffaele Pio di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. CIVILIS ATLETICO - A.S.D. SPORT DAUNIA del 3 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D.
CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei
calciatori LUPOLI Alessio e DE NITTIS Raffaele Pio di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
61 del 07 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che dalle indagini esperite, il comportamento del calciatore DE NITTIS Raffaele Pio è risultato essere
gravemente antisportivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara e quindi adeguatamente punito con la
squalifica per n. 4 giornate effettive di gara;
considerato che il comportamento del calciatore LUPOLI Alessaio è risultato particolarmente violento e grave
nei confronti dell’arbitro e che può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica fino al 31 Dicembre 2014;
P.Q.M.
DELIBERA
ridursi a 4 giornate la squalifica a carico del calciatore DE NITTIS Raffaele Pio;
ridursi al 31 Dicembre 2014 la squalifica a carico del calciatore LUPOLI Alessio;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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