COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. IMPERIAL FRANCAVILLA – U.S.D. PEZZE del 17 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D. IMPERIAL FRANCAVILLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori D’AMORE Alessio, LATERZA Pietro, CASIERI Riccardo e GIGANTELLI Giuseppe di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. IMPERIAL FRANCAVILLA - U.S.D. PEZZE del 17 Aprile 2011 (Reclamo della società A.S.D. IMPERIAL FRANCAVILLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori D’AMORE Alessio, LATERZA Pietro, CASIERI Riccardo e GIGANTELLI Giuseppe di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Aprile 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, il quale, con dovizia di particolari, ha precisato tutti gli episodi occorsi relativi alla gara su citata; considerato che è inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. IMPERIAL FRANCAVILLA relativo al risultato della gara innanzi citata per non aver inviato, ai sensi dell’art. 46 numero 5 Codice di Giustizia Sportiva, copia del reclamo alla controparte con raccomandata da allegare al reclamo stesso; considerato che vanno confermate le sanzioni della squalifica per n. 4 giornate ai calciatori D’AMORE Alessio e LATERZA Pietro per il comportamento violento assunto nei confronti di un calciatore avversario, mentre può accedersi ad una riduzione della squalifica per n. 2 giornate ai calciatori CASIERI Riccardo e GIGANTELLI Giuseppe per il loro comportamento meramente antisportivo ma non violento P.Q.M. DELIBERA dichiararsi inammissibile il reclamo avverso il risultato della gara per i motivi su citati; accogliersi parzialmente il reclamo e ridursi la squalifica ai soli calciatori CASIERI Riccardo e GIGANTELLI Giuseppe a n. 2 giornate, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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