COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 12 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S.D. PUGLIA SPORT BARI – A.S.D. PALESE del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società A.S.D. PALESE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della A.S.D. PALESE (perdita della gara), di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 45 del 14/04/2011 della Delegazione Provinciale di Bari.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 12 Maggio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. PUGLIA SPORT BARI - A.S.D. PALESE del 3 Aprile 2011. (Reclamo della società A.S.D.
PALESE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della A.S.D.
PALESE (perdita della gara), di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 45 del 14/04/2011 della
Delegazione Provinciale di Bari.
Esaminati gli atti ufficiali,
letto il reclamo come proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il reclamo va considerato, come indicato, quale impugnazione della decisione del Giudice di Primo
Grado sita nel C.U. n° 45 del 14/04/2011;
- rilevato che detto reclamo, proposto dalla A.S.D. PALESE, è finalizzato alla modifica eventuale del risultato;
- ritenuto altresì che, per espressa indicazione dell’art. 46 n° 5 C.G.S., copia del reclamo andava inviata alla
controparte e che tale evidente omissione rende inammissibile il reclamo;
- rilevato infine un altro motivo di inammissibilità nella parte conclusiva del reclamo che si appalesa
manifestamente generica allorché si chiede soltanto una una “rivalutazione della decisione” (sic) senza una
richiesta con riferimento specifico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 n° 6 C.G.S. ;
- tutto ciò premesso e ritenuto:
DELIBERA
1) Dichiararsi inammissibile e quindi rigettarsi il reclamo come innanzi proposto dalla A.S.D. PALESE;
2) Per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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