COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF Gara: A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE – A.S.D. EAGLES TRIGGIANO del 27 Marzo 2011 (Reclamo della società A.S.D. EAGLES TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, inibizione allenatore CAROFIGLIO Francesco e squalifica calciatori CAROFIGLIO Domenico, SFORZA Roberto e LANZONE Nicola di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 59 del 31 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF Gara: A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE - A.S.D. EAGLES TRIGGIANO del 27 Marzo 2011 (Reclamo della società A.S.D. EAGLES TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00, inibizione allenatore CAROFIGLIO Francesco e squalifica calciatori CAROFIGLIO Domenico, SFORZA Roberto e LANZONE Nicola di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 59 del 31 Marzo 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; sentito altresì, il sig. ANGELILLO Matteo che ha reso una sua dichiarazione suppletiva in merito al presunto atto di violenza perpetrato nei suoi confronti dal sig. CAROFIGLIO Francesco; ritenuto pertanto, che sulla base delle indagini esperite è risultato che il sig. CARADONNA Francesco si è reso responsabile di un tentativo di aggressione e di intemperanza nei confronti di spettatori della società ospitante e non anche quindi di violenza nei confronti del su citato sig. ANGELILLO, per cui adeguata alla infrazione così come innanzi modificata, equa si appalesa la sanzione della inibizione fino al 30 giugno 2011; ritenuto che vanno condivise le sanzioni inflitte dal primo giudice nei confronti dei calciatori CAROFIGLIO Domenico, SFORZA Roberto e LANZONE Nicola, così come va confermata l’ammenda di € 200,00 attesa la carenza di elementi che possano autorizzare una modifica di su citati provvedimenti che vanno confermati P.Q.M. DELIBERA infliggersi e quindi ridursi al 30 giugno 2011 la inibizione inflitta al sig. CAROFIGLIO Francesco, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it