COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 1 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE (PLAYOFF) Gara: A.S.D. LIBERTAS PALESE – U.S.D. SAN SEVERO del 22 Maggio 2011. (Reclamo della società A.S.D. LIBERTAS PALESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo per due giornate a porte chiuse e in campo neutro – ammenda di euro 500,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26/05/2011 del C.R. Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 1 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE (PLAYOFF) Gara: A.S.D. LIBERTAS PALESE - U.S.D. SAN SEVERO del 22 Maggio 2011. (Reclamo della società A.S.D. LIBERTAS PALESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo per due giornate a porte chiuse e in campo neutro - ammenda di euro 500,00 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26/05/2011 del C.R. Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito il Commissario di Campo che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che, dalle indagini esperite, è risultato che le persone dell’ A.S.D. LIBERTAS PALESE, delegate alla funzione del S.O.S., sono venute a contatto con tre persone non autorizzate al seguito della squadra del SAN SEVERO, alle quali hanno impedito l’ingresso così provocando reazioni violente da parte di questi ultimi; considerato pertanto che i suddetti funzionari del S.O.S., pur eccedendo nei mezzi di impedimento all’ingresso dei non autorizzati, hanno comunque agito nell’ambito dei doveri loro assegnati; ritenuto pertanto che non può addebitarsi agli stessi e quindi alla Società delegante, AS.D. LIBERTAS PALESE, alcuna responsabilità connessa a tale comportamento; considerato tuttavia che la eccessività delle reazioni dei succitati S.O.S., unitamente al modesto lancio di alcune ciliegie e della accensione di alcuni fumogeni, può ritenersi adeguatamente punita con la sola sanzione dell’ammenda di euro 500,00, previa revoca della squalifica del campo per due giornate a porte chiuse e in campo neutro così come comminata dal Primo Giudice sulla base di atti dallo stesso esaminati, poi modificati a seguito dell’istruttoria espletata da questa Commissione Disciplinare Territoriale. p.q.m. DELIBERA 1) Ridursi le sanzioni inflitte alla Società A.S.D. LIBERTAS PALESE alla sola ammenda di euro 500,00, revocandosi ogni altra diversa sanzione; 2) Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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