COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 1 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (PLAY – OUT) Gara : A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SAN DONATO del 8 Maggio 2011 (Reclamo della società A.S.D. SAN DONATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 1000,00 e squalifica calciatore CAIAFFA DONATO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 69 del 12/05/2011 del C.R. Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 1 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (PLAY - OUT) Gara : A.P. GIOVENTU CAMPI - A.S.D. SAN DONATO del 8 Maggio 2011 (Reclamo della società A.S.D. SAN DONATO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 1000,00 e squalifica calciatore CAIAFFA DONATO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 69 del 12/05/2011 del C.R. Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; Comunicato Ufficiale n° 72 - Pag. 22 di 23 rilevato che il comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro assunto dal calciatore CAIAFFA DONATO deve ritenersi adeguatamente punito con la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara come deliberato dal Primo Giudice, non essendo emerso alcun idoneo motivo che autorizzi una modifica del succitato provvedimento, che va condiviso; rilevato che il comportamento dei dirigenti e degli atleti della società A.S.D. SAN DONATO, a fine gara, nei confronti dell’arbitro può ritenersi adeguatamente punito con la sanzione dell’ammenda di euro 800,00; p.q.m. DELIBERA 1) Ridursi a euro 800,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SAN DONATO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; 2) Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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