COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD CALAGONONE, DEL DIRIGENTE FANCELLO GIANLUCA E DEI TESSERATI RUIU ANGELO, MURA ALESSIO, PIRAS FRANCESCO E MUGGIANU DANIELE.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 23 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD CALAGONONE, DEL DIRIGENTE FANCELLO GIANLUCA E DEI TESSERATI RUIU ANGELO, MURA ALESSIO, PIRAS FRANCESCO E MUGGIANU DANIELE.
Il sostituto Procuratore federale della FIGC ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
1. Il sig. Gianluca Fancello, Presidente della ASD Cala Gonone per violazione degli artt. 1, comma 1, e art. 10, comma 6, c.g.s. per aver, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva quale firmatario, nella veste di dirigente accompagnatore, della distinta della gara predisposta nell’incontro Calagonone/ Bariese del 18.04.2010 non veridicamente attestato, con la propria sottoscrizione, l’avvenuta partecipazione a quell’incontro dei giocatori Angelo Ruiu e Alessio Mura in luogo dei Francesco Piras e Daniele Muggianu, i quali, invece, vi presero effettivamente parte pur non avendone titolo.
2. I signori Angelo Ruiu e Alessio Mura, entrambi tesserati per la ASD Calagonone, per la violazione degli artt. 1, commi 1 e 3 , e 10, comma 6, del c.g.s., per avere entrambi, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, partecipato nelle fila della ASD Calagonone, alla gara Calagonone/Bariese del 18.04.2010 pur non avendone titolo per non essere stati inseriti nella distinta di gara consegnata all’arbitro prima della disputa di quest’ultimo, nonché, per avere mancato di presentarsi, benché ritualmente invitati, a comparire e senza addurre alcuna impeditivi giustificazione, innanzi all’organo inquirente per essere sentiti in merito ai fatti oggetto del presente procedimento.
3. I signori Angelo Ruiu e Alessio Mura, entrambi tesserati per la ASD Cala Gonone, per la violazione dell’art. 1 e 3 c.g.s. per avere entrambi, in spregio ai principi di lealtà, correttezza sportiva e probità, omesso di presentarsi nonostante il rituale invito e senza addurre alcun giustificativo impedimento, innanzi all’organo inquirente per essere ascoltati in merito ai fatti oggetto del presente procedimento e per avere concorso nell’illecito contestato ai loro compagni di squadra Francesco Piras e Daniele Muggianu.
4. Il sig. Antonio Schiattarella, arbitro della sezione AIA di Tortolì, per la violazione degli art. 1, comma 1, per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e al proprio dovere funzionale, di comportarsi, in ogni rapporto, comunque riferibile all’attività sportiva, con correttezza e probità, omesso di presentarsi, benché ritualmente invitato a comparire e senza addurre alcun impeditivi giustificazione, innanzi all’organo inquirente per essere ascoltato in merito ai fatti oggetto del presente procedimento.
5. La società ASD Cala Gonone, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e per le violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati.
Con memoria, tempestivamente depositata, i tesserati Francesco Piras, Angelo Ruiu, Alessio Mura, Daniele Muggianu e Gianluca Fancello chiedevano di essere mandati assolti da tutti gli illeciti sportivi contestati per non averli commessi.
Nel corso della seduta del 13 giugno 2011 nanti questa Commissione Disciplinare compariva il sostituto Procuratore Federale, che, nel confermare le contestazioni degli illeciti sopra riportate, chiedeva che ai tesserati Daniele Muggianu, Francesco Piras, Angelo Ruiu e Alessio Mura venisse comminata la squalifica per un anno, al dirigente Fancello Gianluca venisse comminata l’inibizione per un anno, con l’inflizione a carico della ASD Cala Gonone della penalizzazione di n. 3 punti da scontare nel prossimo campionato di categoria 2011/2012; chiedeva altresì che l’arbitro Schiattarella venisse sospeso dalla sua attività per n. 3 mesi.
Nel corso della predetta seduta comparivano altresì, per la prima volta, i giocatori Piras e Muggianu, che contestavano gli addebiti mossi, ribadendo l’insussistenza dei fatti ascrittigli; in ordine alla mancata presentazione nanti gli organi disciplinari allorché convocati, adducevano problematiche di studio concomitanti alle convocazioni.
La Commissione, letti gli atti, esaminata la relazione ed il fascicolo delle indagini della Procura federale, viste le memorie difensive, delibera quanto segue.
Dalla disamina delle carte procedimentali non emerge la prova in ordine alla sicura e certa sussistenza degli addebiti mossi nei confronti dei tesserati della ASD Cala Gonone; la tesi accusatoria fonda i propri assunti unicamente sulle testimonianze e sull’esposto della Folgore Mamoiada, a ben vedere, neppure troppo disinteressata, in ordine all’esito del presente procedimento, per motivi di classifica.
In ogni caso, a prescindere dalla sussistenza di un loro interesse dall’esito del processo, occorre evidenziare come l’impianto accusatorio si fonda sul fatto che a seguito della gara Calagonone/Bariese il referto di gara sarebbe stato – ex post - alterato o comunque modificato al fine di non far squalificare i giocatori Piras e Muggianu – che sarebbero stati espulsi dal campo sostituendo i loro nominativi con quelli di Ruiu e e Mura, così da permettere ai primi due di partecipare regolarmente alla successiva gara disputata contro la Folgore Mamoiada.
Orbene, tale gravissima circostanza non è supportata da alcun elemento materiale, giacché il referto di gara steso dall’arbitro, che, come noto, fa fede fino a prova contraria, riporta il fatto che ad essere stati espulsi erano stati i giocatori Ruiu e Mura, mentre nel corso di quella gara i tesserati Piras e Muggianu erano rimasti in panchina.
E d’altronde non è dato comprendere come sarebbe stata possibile la modifica ex post del referto di gara, allorché questo deve essere necessariamente consegnato alla squadra avversaria prima dell’inizio del match, tanto che senza la predetta operazione l’incontro non potrebbe neppure avere inizio e quindi la ASD Bariese avrebbe potuto rifiutarsi di giocare fintanto che la distinta della ASD Cala Gonone non veniva loro consegnata: di tutto ciò nulla vi è in atti.
È pur vero che la condotta posta in essere dai tesserati della ASD Cala Gonone e dal direttore di gara Schiattarella, che, come detto, non si sono mai presentati alle molteplici e rituali convocazioni, senza addurre alcun legittimo impedimento, potrebbe di per sè essere sufficiente ad alimentare un forte sospetto circa la verificazione dei fatti riferiti nell’esposto, ma, in assenza di altri elementi probatori, che sotto un profilo logico – inferenziale, comprovino tali gravissime condotte contestate, la tesi accusatoria non è in grado di superare la soglia di una seppure concreta supposizione.
È per queste ragioni che i giocatori Muggianu, Piras, Ruiu e Mura, oltre al dirigente Fancello devono essere mandati assolti per insufficienza di prove attestanti la loro presunta e grave condotta illecita.
Ciò nondimeno, la circostanza che i quattro giocatori non si siano presentati nanti le autorità federali allorché ritualmente convocati e ciò senza neppure addurre alcuna giustificazione configura un grave comportamento, di per sé, meritevole di sanzione nella misura di una squalifica di due mesi ciascuno.
Da ultimo, occorre esaminare la condotta posta in essere dal direttore di gara, il quale, benché Pubblico Ufficiale e seppure regolarmente convocato dagli Organi federali competenti, ha omesso di presentarsi, senza addurre alcun legittimo impedimento, così di fatto impedendo di far piena luce su una situazione non scevra da sospetti e molteplici ombre.
Un comportamento grave, contrario ai doveri essenziali e soprattutto basilari per chi ricopre una funzione, quale è quella dell’arbitro, importante e determinante per l’esempio e la correttezza che la deve sempre contraddistinguere, di talché egli è meritevole di una sanzione adeguata e proporzionata al fatto ed al ruolo.
Per tutti questi motivi, la Commissione disciplinare DELIBERA di prosciogliere i giocatori Muggianu Daniele, Piras Francesco, Angelo Ruiu ed Alessio Mura dagli illeciti sportivi ascrittigli, comminando loro la sanzione di mesi due di squalifica ciascuno per non essersi presentati nanti le Autorità federali, senza addurre alcun legittimo impedimento e ciò seppure ritualmente convocati; proscioglie il dirigente Gianluca Fancello e la ASD Cala Gonone; infligge una sospensione di un anno al Direttore di gara Antonio Schiattarella, per non essersi presentato, in qualità di Arbitro, nanti le Autorità competenti, seppure più volte ritualmente convocato, e ciò senza mai addurre alcuna giustificazione.
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