COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°50 del 16 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI CHESSA GIUSEPPE, A.S.D. OZIERI 84 E FALCHI GIOVANNI MARIA

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°50 del 16 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI CHESSA GIUSEPPE, A.S.D. OZIERI 84 E FALCHI GIOVANNI MARIA La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Giuseppe Chessa, Presidente della società A.S.D. Ozieri Calcio 1984; 2) la Società A.S.D. Ozieri Calcio 1984; 3) il calciatore signor Giovanni Maria Falchi; per rispondere: - il primo: della violazione degli artt. 39 e 95 delle N.O.I.F. e 1, 3 e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere tesserato il calciatore Giovanni Maria Falchi per la Società A.S.D. Ozieri 84 nonostante che fosse già tesserato con la società Pol. Frassati di Ozieri; - la seconda: della violazione dell’art.4 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per l’operato del proprio Presidente; - il 3°: della violazione degli artt. 39 e 95 delle N.O.I.F. e 1 e 3 del C.G.S., per avere sottoscritto il modulo di tesseramento con la società Ozieri 84, quando era ancora tesserato con la Pol. Frassati. Dagli atti delle indagini svolte, risulta che la Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma in data 08.07.2010, esprimendosi sulla richiesta di giudizio avanzata dal Comitato Regionale Sardegna, dichiarava valido il tesseramento in data 28.10.2006 del calciatore Falchi Giovanni Maria in favore della società Frassati, disponendo in tal senso la variazione del nominativo del giocatore che risultava erroneamente tesserato quale Falchi Gian Mario, e nel contempo dichiarava nullo il tesseramento del medesimo in data 18.09.2009 in favore della società A.S.D. Ozieri 84. La Procura Federale, cui venivano trasmessi gli atti per le indagini di propria competenza, ha accertato che il suddetto calciatore veniva tesserato per la prima volta il 29.10.1999 dalla società Ozierese come Falchi Gian Mario e che l’erronea indicazione del nome era verosimilmente dovuta al fatto che questi era normalmente chiamato in tal modo; il medesimo, indicato sempre come Gian Mario (nonostante che egli nei moduli di tesseramento si firmasse regolarmente come Falchi Giovanni Maria), veniva successivamente trasferito, nel settembre 2005, alla Pol. Cossoine e quindi, nell’ottobre 2006, alla Pol. Frassati. Nel settembre 2009 il suddetto giocatore, questa volta con l’esatto nominativo, veniva tesserato con lista di “nuovo tesseramento” dalla società Ozieri 84, senza essere stato svincolato dalla Pol. Frassati, e pertanto in violazione delle norme federali in tema di tesseramento. A seguito della contestazione degli addebiti, il signor Chessa ha presentato deduzioni a difesa e ha richiesto di essere sentito dalla Commissione; nessuna memoria difensiva e nessuna richiesta di audizione sono state invece presentate dal Falchi. Il Chessa, attuale presidente della società Ozieri 84, innanzitutto ha escluso qualsiasi responsabilità a titolo personale, assumendo di non avere sottoscritto il modulo di tesseramento in questione in quanto all’epoca dei fatti non svolgeva le funzioni di presidente. Per quanto attiene alla Società, il medesimo ha rivendicato la buona fede della stessa, in quanto, prima di procedere al tesseramento del Falchi, erano state richieste informazioni al Comitato Regionale in ordine alla posizione del medesimo e non era risultata la presenza di alcun vincolo in ordine al nominativo di Falchi Giovanni Maria, i cui dati anagrafici corretti venivano rilevati dal suo documento di riconoscimento. In sede di giudizio, svoltosi in assenza del Falchi e alla presenza del Chessa, il rappresentante della Procura federale ha chiesto di infliggere al calciatore Falchi la squalifica per mesi sei, al presidente Chessa l’inibizione per mesi sei e alla società l’ammenda di Euro 1.000,00. Il Chessa, in sede di audizione, ha ribadito la sua estraneità al fatto, in quanto non era presidente della società Ozieri 84 all’epoca dell’avvenuto tesseramento del Falchi, e ha in ogni caso difeso l’operato della società per avere la stessa agito in buona fede, sia perché i dirigenti della Pol. Frassati avevavno assicurato che avrebbero provveduto a svincolare il calciatore, sia soprattutto perché le ricerche effettuate presso il Comitato Regionale Sardegna non avevano evidenziato la presenza di alcun tesseramento del medesimo e non era in alcun modo possibile supporre che il Falchi risultasse tesserato con un nome diverso da quello riportato sulla sua carta d’identità. La Commissione ritiene il Falchi responsabile della violazione a lui ascritta; infatti, pur dovendosi escludere un intento doloso da parte del medesimo per essere stato tesserato con la società Ozieri 84 con un nome diverso da quello con cui era stato precedentemente tesserato con le altre Società (ciò in quanto egli era sempre firmato con il suo vero nome e pertanto l’errore deve essere attribuito alle varie Società che lo avevano di volta in volta tesserato), nel suo comportamento emerge sicuramente una grave colpa per avere sottoscritto il modulo di tesseramento con la società Ozieri 84, senza essersi prima assicurato di essere stato svincolato dalla Pol. Frassati. La sanzione della squalifica di mesi sei, richiesta dalla Procura Federale, appare equa in relazione alla gravità del fatto. La Commissione ritiene invece di non dover accogliere le richieste della Procura Federale in relazione al presidente Giuseppe Chessa, in quanto a suo carico non emergono gli estremi di alcuna violazione disciplinare. Risulta infatti “per tabulas” che il medesimo, nella stagione sportiva 2009/2010, non era il presidente della Società e che non è stato lui a sottoscrivere il modulo di tesseramento del Falchi. Quanto alla società Ozieri 84, la Commissione osserva che sicuramente i dirigenti della stessa, con una più scrupolosa attenzione, eventualmente contattando i colleghi della Pol. Frassati, avrebbero potuto rendersi conto, prima di tesserare il Falchi, che quest’ultimo era ancora vincolato con detta Società; nel contempo però, esclusa qualsiasi finalità dolosa, ritiene che l’errore in cui la Società deferita è incorsa possa essere considerato scusabile, avendo la stessa comunque effettuato ricerche in proposito presso il Comitato Regionale Sardegna con esito negativo e non essendo emerse al momento circostanze tali da far presumere che il calciatore fosse tesserato con altra Società con nome diverso da quello riportato nei documenti anagrafici e d’identità. D’altronde è significativo che il Giudice Sportivo, chiamato a decidere sul reclamo presentato dalla Società Lanteri Sassari in relazione alla gara Ozieri 84 / Lanteri SS del 18.04.2010, per avere la società Ozieri 84 schierato in campo il calciatore Falchi, tesserato con la Pol. Frassati, lo rigettava, con delibera non impugnata, rilevando che dagli atti ufficiali l’unico tesseramento a nome di Falchi Giovanni Maria risultava quello a favore della Società Ozieri 84 (v. Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Sardegna n° 45 del 22.04.2010). Per questi motivi, la Commissione DELIBERA 1) di infliggere al calciatore Falchi Giovanni Maria la sanzione della squalifica per mesi sei; di prosciogliere il presidente Chessa Giuseppe e la Società Ozieri 84.
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