COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Muzzu Antonio e la Società A.S.D. Tempio Calcio a 5.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento di Muzzu Antonio e la Società A.S.D. Tempio Calcio a 5. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) il signor Muzzu Antonio, tesserato quale presidente della Società A.S.D. Tempio Calcio a 5; 2) la Società A.S.D. Tempio Calcio a 5; per rispondere: - il primo: della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32 cc.1° e 7° del Regolamento della L.N.D., come integrato dal paragrafo A/17 Campionato Calcio a 5 lett.e) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 01.07.2009, per avere disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, ad un campionato di calcio a 5 del Settore Giovanile organizzati dal competente Comitato per la stagione sportiva 2009/2010; - la seconda: a titolo di responsabilità diretta, si sensi dell’art.4 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli addebiti mossi al suo presidente. Afferma la Procura Federale di avere avuto notizia dei fatti con nota del Presidente del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti; il Muzzu, entro il termine stabilito del 15 febbraio 2011, ha fatto pervenire deduzioni a difesa, adducendo a propria discolpa l’impossibilità di reperire giovani calciatori per svolgere tornei che li avrebbero costretti ad effettuare lunghi viaggi in giorni infrasettimanali. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al presidente Muzzu la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla Società l’ammenda di Euro 1000,00. La Commissione, considerato che le argomentazioni difensive, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico, ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto, e che pertanto le richieste della Procura Federale debbano essere integralmente accolte. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Muzzu Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi due; 2) alla Società A.S.D. Tempio Calcio a 5 dell’ammenda di Euro 700,00.
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