COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. BUDONI(Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 19.05.2011. Gara Budoni / Calcio Torres 2000 del 15.05.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. BUDONI(Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 19.05.2011. Gara Budoni / Calcio Torres 2000 del 15.05.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la società Budoni ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale l’allenatore Alessio Murgia è stato squalificato per cinque gare per triviali minacce ed insulti ed il giocatore Alessio Flore squalificato per cinque giornate per aver spinto il direttore di gara ed avergli rivolto reiterate ingiurie e minacce. La ricorrente nei motivi del gravame ritiene le sanzioni non proporzionate ai fatti accaduti. La Commissione letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale delibera quanto segue. Dalla disamina delle carte del procedimento emerge a carico sia dell’allenatore che del giocatore una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro e quindi meritevole di censura. La stessa ricorrente non nega i fatti sottesi alla sanzione inflitta, ritenendoli sic et simpliciter inadeguati, senza addurre alcuna giustificazione del perché gli stessi sarebbero eccessivi. Al contrario, la condotta di entrambi, uniti al fatto che gli stessi sono stati commessi in campionati giovanili, determinano l’assoluta proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni, di talchè esse vanno pienamente confermate. La Commissione DELIBERA pertanto il rigetto del reclamo e dispone l’addebito della tassa
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