COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MASULLESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.04.2011. Gara Masullese / Libertas Barumini del 10.04.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MASULLESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.04.2011. Gara Masullese / Libertas Barumini del 10.04.2011. La società Masullese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, è stata inflitta la squalifica fino al 31.01.2012 del calciatore Muscas Davide perché “espulso per aver colpito su un sopraciglio l’arbitro con un colpo di testa non violento (che provocava al direttore di gara solo un lieve dolore), alla notifica del provvedimento tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi perché allontanato dai compagni. Restava nel campo per circa tre minuti nel corso dei quali offendeva pesantemente l’arbitro. A fine gara si avvicinava nuovamente al direttore di gara nel tentativo di aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento di un compagno di squadra”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione affermando che il Muscas si sarebbe limitato a protestare verbalmente con l’arbitro (a seguito della convalida da parte di quest’ultimo di una rete della squadra avversaria, nonostante che a suo parere il pallone non fosse entrato in rete) senza commettere alcun atto di violenza. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha peraltro confermato quanto riportato nel referto e nell’allegato supplemento, ribadendo in particolare di essere stato colpito in testa con un lieve colpo, senza comunque riportare danni di sorta. La Commissione, sulla scorta della documentazione in atti, ritiene che non vi possano essere dubbi circa il compimento da parte del calciatore di un atto di violenza nei confronti dell’arbitro, ma che, in considerazione della tonnità del colpo e dell’assenza di conseguenze lesive, la sanzione debba essere adeguatamente ridotta. La Commissione, per questi motivi, in parziale modifica dell’impugnata decisione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Muscas Davide dal 31.12.2011 al 31 ottobre 2011. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it