COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MONSERRATO CA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 07.04.2011. Gara Monserrato Ca / S.M. Kolbe del 03.04.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MONSERRATO CA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 07.04.2011. Gara Monserrato Ca / S.M. Kolbe del 03.04.2011. La società Monserrato Ca ha proposto reclamo avverso l’ammenda di Euro 200,00 inflitta a suo carico dal Giudice Sportivo per i cori razzisti inscenati dal pubblico locale all’indirizzo di due calciatori stranieri che parteciparono all’incontro, nella formazione della società S.M.Kobe. La reclamante contesta il provvedimento, perché originato, a suo dire, da una distorta interpretazione del comportamento del pubblico, il quale avrebbe viceversa così reagito alle provocazioni poste in essere dai giocatori avversari sia all’indirizzo degli spettatori locali che dei giocatori del Monserrato. Per tali motivi, la reclamante ha domandato la revoca della sanzione. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, nel quale viene dettagliatamente descritto il colpevole comportamento del pubblico locale, consistito nei cori razzisti rivolti ai due giocatori stranieri schierati dalla società S.M.Kolbe, ritiene pienamente provati gli addebiti e del tutto infondate le allegazioni della ricorrente. La sanzione adottata dal Giudice Sportivo, in considerazione della gravità del comportamento dei detti sostenitori e del tipo di campionato interessato (Allievi Provinciali), risulta perciò condivisibile, non senza doversi rilevare che, a termini di regolamento, il provvedimento di sospensione, nel corso dell’incontro, senza esitare a disporne l’interruzione qualora le manifestazioni di inciviltà fossero proseguite. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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