COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ROMANGIA SORSO (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 21.04.2011. Gara Minerva / Romangia Sorso del 16.04.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ROMANGIA SORSO (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 21.04.2011. Gara Minerva / Romangia Sorso del 16.04.2011. Con reclamo tempestivamente depositato, la società Romangia Sorso ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale quest’ultimo confermava l’omologazione della gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo (3 a 2) a favore della società Minerva. La reclamante chiede la ripetizione della gara o la vittoria a tavolino per 0 a 3 per comportamento antisportivo ad opera dei calciatori del Minerva tenuto conto che, contrariamente a quanto riportato nel rapporto arbitrale, il pallone avrebbe effettivamente varcato la linea della porta consentendo alla società Romangia di conseguire il pareggio. La Commissione, letti gli atti, delibera quanto segue. Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 29 n° 3 del Codice di Giustizia Sportiva tenuto conto che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di giuoco. Nel caso di specie, appare del tutto evidente che la decisione assunta dall’arbitro nel corso in questione abbia i connotati di una decisione di natuta tecnica per la quale non è ammesso reclamo. Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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