COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 29 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare APD NARBOLIESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 21.04.2011. Gara Ardauli / Narboliese del 17.04.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 29 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APD NARBOLIESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 21.04.2011.
Gara Ardauli / Narboliese del 17.04.2011.
La società Narboliese chiede sia annullata la squalifica a tre giornate di gara inflitta al giocatore Putzolu Alessandro perché ritenuto responsabile, dopo essersi spintonato con un giocatore avversario di aver contribuito a scatenare una mischia, che richiamava in campo anche i dirigenti di entrambe le Società, che l’intervento del CC. sedava riportando la calma.
Chiede inoltre sia annullata la sanzione pecuniaria di Euro 50,00 inflitta alla stessa.
La reclamante sostiene che il proprio giocatore, a seguito del suo comportamento antiregolamentare, è stato sanzionato dall’arbitro con una ammonizione eppertanto non è stato ritenuto responsabile di fatti di gravità tale che potessero giustificare una squalifica a tre giornate di gara. La Commissione letti gli atti ed il ricorso presentato dalla società Narboliese rileva quanto segue.
Il giocatore Putzolu Alessandro, così come risulta dal referto arbitrale, si è reso responsabile di un comportamento antiregolamentare che l’arbitro ha sanzionato con un provvedimento di ammonizione talchè il direttore di gara ha ritenuto il comportamento del tesserato non di notevole gravità; se ciò si fosse verificato il Putzolu Alessandro sarebbe stato espulso dal campo con le conseguenze del caso.
Dalla lettura degli atti si evince che si sono verificati fatti e comportamenti antiregolamentari che dovevavno trovare giusta sanzione nei confronti dei diretti responsabili per cui al Putzolu deve essere ridotto il provvedimento disciplinare a una giornata di gara in considerazione del fatto che il suo comportamento ha comunque prodotto una conseguenza, quale appunto la mischia, di non grave entità talchè non si sono verificati atti di violenza.
Per tali motivi la Commissione DELIBERA
- di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Putzolu Alessandro a una giornata di gara;
- di dichiarare non impugnabile il provvedimento di ammenda di Euro 50,00; ciò ai sensi del disposto di cui all’art. 48 del C.G.S..
Dispone il non addebito della tassa.
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