COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FERRINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.04.2011. Gara Ferrini Quartu / Rangers Quartu del 10.04.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. FERRINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 14.04.2011.
Gara Ferrini Quartu / Rangers Quartu del 10.04.2011.
La società Ferrini Quartu ha proposto reclamo a questa Commissione avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il calciatore Albano Stefano è stato squalificato fino al 30.06.2014 per comportamento violento nei confronti del direttore di gara.
La Commissione rileva peraltro che il reclamo è stato redatto senza alcuna motivazione; in esso infatti non è riportata alcuna censura nei confronti del provvedimento impugnato e la società reclamante si limita a sollecitare l’audizione di alcuni soggetti per chiarire l’esatto svolgimento dei fatti.
La Commissione ritiene pertanto che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art.33 comma 6° del C.G.S..
Per tali motivi, la Commissione DICHIARA l’inammissibilità del reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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