COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 31.03.2011. Gara Virtus San Sperate / Nora Nuraminis del 13.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 31.03.2011. Gara Virtus San Sperate / Nora Nuraminis del 13.03.2011. La società Pol. Nora Nuraminis ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale, rigettandosi il reclamo proposto dalla medesima società, è stata confermata la omologazione della gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo (4 a 0) a favore della società Virtus San Sperate. A fondamento di tale pronunzia il Giudice Sportivo ha osservato che i giocatori Spiga Federico e Cabiddu Martino, squalificati per una gara con C.U. n° 28 del 03.03.2011, ebbero a scontare la sanzione, non essendo stati impiegati nella gara ufficiale del 06.03.2011, disputata tra il Gemini Pirri (squadra “fuori classifica”) e la società Virtus San Sperate, cosicchè parteciparono all’incontro del 13.03.2011 a pieno titolo. Il principio giurisprudenziale richiamato dal G.S. riferisce al disposto dell’art.17, comma quarto del C.G.S., che va interpretato nel senso che anche le gare disputate contro avversarie cosiddette “fuori classifica”, sono valide ai fini dell’esecuzione della sanzione, cosicchè la mancata partecipazione ad esse da parte del giocatore colpito da squalifica comporta l’assolvimento della sanzione. La reclamante ha sostenuto, in contrapposizione a tale tesi, che l’incontro disputato con formazione “fuori classifica”, privo di effetti sulla graduatoria del Campionato, non assume valore per consentire di scontare la sanzione, perché da esso non può conseguire un risultato valido. Ha perciò concluso domandando l’applicazione della sanzione del risultato di 0 a 3 a carico della Virtus San Sperate e di una giornata di squalifica a carico dei giocatori Spiga Federico e Cabiddu Martino. La Commissione ritiene, viceversa, di dover accedere alle tesi già espresse dal G.S., poiché se è vero che la disputa dell’incontro produce effetti ai fini del risultato, per la sola squadra che concorre al campionato a pieno titolo (e ciò risulta di per sé sufficiente per valutare gli effetti dell’incontro), è anche vero che non possono essere tralasciati altri aspetti derivanti dalla disputa della gara, come ad esempio l’obbligo di presentarsi in campo (ai sensi dell’art.17 comma 3° del C.G.S.). Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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