COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D TONARA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 24.03.2011. Gara Arborea / Tonara del 13.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D TONARA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 24.03.2011. Gara Arborea / Tonara del 13.03.2011. L’U.S. Tonara proponeva rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, in relazione alla gara in oggetto, con la quale veniva sanzionata la predetta società con la perdita dell’incontro per 0 a 3 per avere consentito al proprio giocatore Mameli Michele, sebbene fosse squalificato per una giornata di partecipare alla stessa gara. La società reclamante assumeva che il reclamo della società Arborea fosse inammissibile in quanto non preceduto dal preannuncio e ciò in violazione dell’art.29, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva. La società Arborea faceva pervenire nei termini, le proprie controdeduzioni assumendo che nel caso di specie, in relazione alla posizione irregolare di un tesserato in riferimento ai campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti, non è previsto il preannuncio di reclamo e ciò a mente dell’art.44 del C.G.S. e che lo stesso viene stabilito esclusivamente per i campionati nazionali come appunto stabilisce l’apposita norma soprarichiamata di cui all’art.29, comma 8. La Commissione, preso atto delle deduzioni della società Arborea ritiene che effettivamente la norma applicabile nel caso in esame sia quella di cui all’art.44 del resto pubblicato “La disciplina sportiva in ambito Regionale della L.N.D.” che non prevede alcun preannuncio di reclamo, e pertanto DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Tonara disponendo l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it