COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MARCO CULLURGIONI (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011. Gara Don Bosco / M.Cullurgioni del 27.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MARCO CULLURGIONI (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 31.03.2011. Gara Don Bosco / M.Cullurgioni del 27.03.2011. La Società M.Cullurgioni ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con il quale il dirigente Anedda Eliano è stato inibito sino al 31 maggio 2011 perché in seguito all’espulsione di un proprio calciatore faceva ingresso sul terreno di gioco e raggiunto l’arbitro lo afferrava per un braccio strattonandolo senza tuttavia cagionargli conseguenze fisiche. Invitato ad abbandonare il terreno di gioco, protestava nei confronti dell’arbitro, reiterando le contestazioni al termine dell’incontro. La Commissione, letti gli atti, esaminato il referto di gara e i motivi del reclamo, delibera quanto segue. La condotta posta in essere dal dirigente seppure censurabile, non può essere sussunta alla stregua di un atto violento in assenza di conseguenze e/o lesioni fisiche nei confronti del direttore di gara. Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che in casi di condotta violenta, la sanzione minima da comminare sia una inibizione non inferiore a due mesi; ne consegue che l’assenza di violenza nel caso di specie, sia eccessiva e non proporzionata ai fatti, di talchè l’inibizione deve essere ridotta. Non vi è infatti motivo di dubitare in ordine alla versione fornita dal direttore di gara nel referto, ciò non di meno è proprio dalla disamina dello stesso e dalla reale gravità dei fatti in essi descritti che l’inibizione più equa sia quella sino al 30 aprile 2011. Pertanto, la Commissione DELIBERA la riduzione dell’inibizione a carico del dirigente Anedda Eliano sino al 30.04.2011. Dispone il non addebito della tassa.
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