COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NURACHI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 03.03.2011. Gara Nurachi / Furia Rssa del 27.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NURACHI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 03.03.2011. Gara Nurachi / Furia Rssa del 27.02.2011. La società Nurachi ha proposto rituale reclamo avverso il seguente provvedimento sanzionatorio: - squalifica del giocatore Princiotta Antonino fino al 27.02.2013. Detto provvedimento è stato adottato perché, al 13° minuto del secondo tempo, il giocatore Princiotta, in seguito a provvedimento di espulsione, prima offendeva pesantemente il direttore di gara e successivamente lo colpiva con un forte schiaffo a mano aperta sul viso che gli causava arrossamento, un forte dolore e un senso di stordimento che durava oltre venti minuti. Lo stesso arbitro, essendo impossibilitato a proseguire l’incontro, sia a causa dello stordimento fisico riportato che per la evidente mancanza di serenità dovuta alle sue condizioni psicologiche, decretava l’interruzione anticipata della gara stessa. La reclamante assume che il giocatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, si limitò a mettere le mani sul viso dell’arbitro, senza tuttavia porre in essere atti di violenza, accompagnando il gesto con espressioni irriguardose, dettate dalla concitazione del momento. Conclude perciò domandando un’equa riduzione della sanzione, sicuramente sproporzionata. La Commissione ritiene provato sulla scorta del referto arbitrale, il grave gesto posto in essere dal giocatore Princiotta Antonino, consistiti nello schiaffo che provocò arrossamento e forte dolore sul viso dell’arbitro, tanto da indurlo, per le precarie sue condizioni psico-fisiche, a sospendere la gara. Tale versione lo stesso direttore di gara ha peraltro confermato in sede di audizione a chiarimenti davanti a questa Commissione. A fronte di tali precisazioni non possono trovare accoglimento le ragioni espresse dalla reclamante, a mezzo del suo rappresentante, pure in sede di audizione personale, né può ritenersi fondata la tesi di una prevenuta e non serena ricostruzione dell’episodio da parte del direttore di gara. Ferme tali considerazioni, nell’ottica di una valutazione che tenga viceversa conto della concitazione dettata dall’importanza dell’incontro ( tensione dovuta al derby)e dei buoni precedenti del Princiotta, nonché delle limitate conseguenze dell’unico atto di violenza rappresentato dallo schiaffo, pur forte, a questo addebitabile, (peraltro non documentato da certificazione medica), pare opportuna una adeguata riduzione della sanzione, nella misura di cui al dispositivo. Per tali ragioni, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Princiotta Antonino fino al 30 aprile 2012. Dispone il non addebito della tassa.
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