COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO SAN PAOLO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.03.2011. Gara Aglientu / Porto San Paolo del 04.03.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. PORTO SAN PAOLO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.03.2011. Gara Aglientu / Porto San Paolo del 04.03.2011. La Pol. Porto San Paolo ha proposto rituale reclamo avverso le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo, consistite nella punizione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 nei suoi confronti, nonché nella penalizzazione di un punto in classifica e nell’ammenda di Euro 150,00 per prima rinuncia, sempre a suo carico. Detti provvedimenti sono stati adottati perché si è ritenuto sulla scorta del referto arbitrale, che la gara non ha potuto svolgersi per la mancata presentazione della Pol. Porto San Paolo, nell’ora e nel luogo indicati nel referto di gara, cosicchè la società è stata ritenuta rinunciataria. La società reclamante assume: 1) che i propri giocatori e dirigenti partirono da Porto San Paolo in tempo utile per recarsi al campo di gioco della società Aglientu, e che un primo gruppo, in numero di dieci giocatori, giunse a destinazione in anticipo rispetto all’orario stabilito per l’inizio della gara; 2) che un secondo gruppo, a causa delle difficili condizioni atmosferiche, ed a causa di un fatto imprevisto, dopo avere autorizzato per telefono, la presentazione in campo del numero di giocatori già presenti nello spogliatoio, potè giungere all’impianto sportivo solo alle ore 20:15, quando l’arbitro aveva già, immotivatamente, decretato chiuso l’incontro, senza che peraltro venisse indicato, nel referto, l’orario in cui era stato assunto il provvedimento; 3) che la mancata indicazione dell’ora esatta in cui fu decretata la fine del’incontro inficia la decisione assunta, così da dover determinare la revoca dei provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, considera assorbente tale ultimo motivo, giacchè la mancata indicazione dell’orario di chiusura dell’incontro, da parte del direttore di gara, non consente di stabilire se egli si sia attenuto alla disposizione di cui all’art.54 n° 2 delle NN.OO.II., tanto da far ritenere rinunciataria la società Pol. Porto San Paolo, e da legittimare i provvedimenti sanzionatori da questa impugnati. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo e di revocare i provvedimenti sanzionatori adottati a carico della Pol. Porto San Paolo; 2) di disporre la ripetizione dell’incontro mandando alla Delegazione Provinciale di Tempio la fissazione della nuova data. Dispone il non addebito della tassa.
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