COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ASD 1980 ASSEMINI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011. Gara 1980 Assemini / Atletico Cortoghiana del 27.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ASD 1980 ASSEMINI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 04.03.2011. Gara 1980 Assemini / Atletico Cortoghiana del 27.02.2011. La società 1980 Assemini ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per quattro gare del calciatore Murgia Matteo perché, espulso per avere rivolto una parola offensiva al direttore di gara, alla notifica del provvedimento spingeva lo stesso, poggiandogli entrambe le mani sul petto. La reclamante pur non giustificando il comportamento del proprio giocatore, resosi responsabile dellla espressione irriguardosa e del comportamento scorretto nei confronti del direttore di gara, ritiene, tuttavia, eccessiva la squalifica e ne domanda un’equa riduzione. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, delibera quanto segue. Il comportamento posto in essere dal calciatore squalificato è meritevole di adeguata sanzione perché connota un atteggiamento ingiurioso seguito, alla notifica del provvedimento di espulsione, da una condotta nei confronti dell’arbitro conclusasi comunque senza ulteriori conseguenze per la sua incolumità. Nei motivi di reclamo, peraltro, non viene addotto alcun elemento che possa far dubitare in ordine alla credibilità della versione del direttore di gara. La sanzione irrogata, pertanto, è del tutto adeguata ai fatti come accaduti e, pertanto, il provvedimento di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo va confermato. Per tutti questi motivi, la Commissione conferma il provvedimento impugnato e dispone, altresì, l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it