COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. COSSOINE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 24.02.2011. Gara Calmedia / Cossoine del 20.02.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. COSSOINE (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 24.02.2011.
Gara Calmedia / Cossoine del 20.02.2011.
La società Cossoine richiedeva copia referto arbitrale al fine di proporre appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo di primo grado.
A tale richiesta la società Cossoine non faceva seguire l’atto di reclamo.
L’articolo 36, comma 6, prevede che la reclamante per prendere visione dei documenti ufficiali deve contestualmente versare la tassa reclamo.
Per questo motivo la Commissione dispone l’addebito della tassa a carico della società Cossoine ex art.36, comma 6, per la sola richiesta dei documenti ufficiali da loro formulata.
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