COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare SEF TEMPIO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara Sef Tempio / Fonni del 30.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare SEF TEMPIO (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara Sef Tempio / Fonni del 30.01.2011. L’ASD Sef Tempio Pausania proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 10.02.2011 con il quale veniva inflitta alla Società reclamante la perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della Pol. Fonni inviando alla controparte copia dello stesso atto al fine di eventuali controdeduzioni che quest’ultima società non intendeva far pervenire. Il Giudice Sportivo applicava la sanzione suindicata in considerazione del fatto che il giocatore della Società Sef Tempio, Sanna Marco, avesse partecipato alla gara del 30.01.2011 senza averne titolo in quanto non tesserato per tale Società, bensì per la Pol. Valledoria. La reclamante a fondamento delle proprie ragioni assumeva che, in applicazione dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e dell’art. 40, comma 2, il proprio giocatore aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto con la Società Sef Tempio. Infatti le norme richiamate stabiliscono che il tesseramento del giocatore che riveste anche la qualifica di tecnico e viene tesserato per lo svolgimento di tale mansione ha validità per una sola stagione e conseguentemente, a prescindere da eventuali accordi contrattuali, lo stesso è “ope legis” svincolato al termine della stagione agonistica. Pertanto il Sanna, svincolato di diritto, poteva validamente tesserarsi con la Società ricorrente senza incorrere nella violazione del doppio tesseramento, come calciatore e partecipare validamente alla gara in oggetto rivestendo al tempo stesso la qualifica di allenatore, qualifica che poteva rivestire e ciò a mente dalle richiamate norme, solo presso la Società con la quale veniva tesserato come calciatore. Per tali motivi la decisione del Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo, deve essere annullata con il ripristino del risultato di 1 a 0 a favore della società reclamante risultato conseguito nel campo. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo annulla la sanzione inflitta dalla perdita della gara per 0 a 3 e ripristina il risultato di 1 a 0 a favore della Sef Tempio disponendo il non addebito della tassa.
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