COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTA MARIA GADONI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 17.02.2011. Gara Tiana / Santa Maria Gadoni del 13.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTA MARIA GADONI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 17.02.2011. Gara Tiana / Santa Maria Gadoni del 13.02.2011. La Società Santa Maria Gadoni ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per otto gare effettive inflitta al giocatore Littarru Roberto perché, in seguito a protesta ingiuriava l’arbitro. Espulso, reagiva facendogli cadere, con un colpo, il cartellino dalle mani, e quindi gli indirizzava uno sputo senza colpirlo. La reclamante contesta l’entità della squalifica, ritenendola ingiustificata, perché frutto di non appropriata interpretazione del gesto posto in essere dal giocatore, reo di aver tentato di trattenere l’arbitro dall’estrazione del cartellino senza porre in essere alcun atto di violenza a suo danno. In ordine allo sputo, la reclamante ha negato decisamente che l’atto fosse rivolto al direttore di gara, che, in caso contrario, il Littarru non avrebbe mai potuto mancare il bersaglio, vista la limitata distanza, ed ha affermato che anch’esso fu dettato dal disappunto conseguente all’espulsione. Essendo stato convocato a chiarimenti da questa Commissione, l’arbitro ha confermato il proprio referto, ed ha precisato che il gesto del giocatore non gli provocò lesioni di alcun tipo e che lo sputo non lo attinse. Il rappresentante della società, comparso davanti a questa Commissione, ha a sua volta ribadito le proprie tesi, ed ha voluto sottolineare la portata dei due gesti, svoltasi in un unico contesto, e con le stesse caratteristiche. La Commissione ritiene di dover accedere all’interpretazione fornita dalla reclamante in ordine al comportamento posto in essere dal giocatore, individuando in entrambi i gesti i connotati di una scomposta, censurabile reazione, dettata dal disappunto conseguente al provvedimento di espulsione, piuttosto che gli estremi della violenza (nel colpo) e dell’ingiuria (nello sputo, peraltro non giunto a segno). Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Littarru Roberto a quattro giornate. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it