COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 4 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. OLLOLAI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 24.02.2011. Gara Montalbo / Ollolai del 20.02.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 4 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. OLLOLAI (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 24.02.2011.
Gara Montalbo / Ollolai del 20.02.2011.
La Società Ollolai ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il calciatore Malgari Antonio Luigi è stato squalificato per tre giornate, perché, “espulso per doppia ammonizione, al termine dell’incontro proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara”.
La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, negando che il suddetto calciatore abbia pronunciato parole offensive all’indirizzo dell’arbitro.
La commissione, letto il referto arbitrale, ritiene che, pur non potendosi escludere che il Malgari abbia rivolto al direttore di gara espressioni triviali, la squalifica debba comunque essere ridotta di una giornata per essere adeguata all’effettiva gravità del fatto.
Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Malgari Antonio Luigi da tre a due gare.
Dispone il non addebito della tassa.
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