COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 4 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. OTHOCA CAPPUCCINI (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 17.02.2011. Gara Folgore Mogoro / Othoca Cappuccini del 05.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 4 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. OTHOCA CAPPUCCINI (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 17.02.2011. Gara Folgore Mogoro / Othoca Cappuccini del 05.02.2011. La U.S. Othoca ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, decidendo sul ricorso presentato dalla stessa Società avverso la gara in oggetto, disputata in data 05.02.2011, ha rigettato ricorso medesimo, perché presentato oltre i termini previsti dalle Norme Federali, disponendo l’omologazione del risultato acquisito sul campo, di 5 a 0 a favore della Società Folgore Mogoro, e l’addebito della relativa tassa. La reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo ed assume che, contrariamente a quanto ivi asserito, la data di invio del ricorso, risalente all’11.02.2011, è stata tempestiva. Per comprovare la circostanza, la stessa reclamante allega la fotocopia dei tagliandini di spedizione delle raccomandate contenenti gli esemplari del ricorso, indirizzato sia in originale alla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. che in copia alla controparte ASD Folgore Mogoro, recanti, appunto, data dell’11.02.2011. La Commissione rileva l’infondatezza del reclamo, giacchè l’allegazione delle copie dei tagliandini di spedizione delle raccomandate è avvenuta solo in questa sede, e non nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 46 n° 5 del C.G.S., con l’attestazione davanti al G.S., dell’invio della copia del reclamo alla controparte. La mancata allegazione delle attestazioni di spedizioni, davanti al Primo Giudice, ha perciò giustificato, da parte di quest’ultimo, il rigetto del reclamo, senza che tale circostanza possa essere sanata in questa sede. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it