COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara Brunellese / Arborea del 06.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara Brunellese / Arborea del 06.02.2011. La società Brunellese proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) squalifica del calciatore Ventroni William perché espulso per aver insultato il direttore di gara, alla notifica del provvedimento reiterava lo stesso comportamento; 2) ammenda dell’importo di Euro 180.00 per le intemperanze di un sostenitore non meglio individuato nei confronti del direttore di gara al termine dell’incontro. Inoltre, un gruppo di persone insultava l’arbitro dopo che questi era salito nella propria autovettura, tentando di bloccarlo e colpendo il parabrezza ed il finestrino laterale fino all’intervento di un’altra persona che permetteva all’arbitro di lasciare il parcheggio dell’impianto sportivo. La reclamante nei motivi del ricorso, nega che il calciatore Ventroni abbia insultato il direttore di gara asserendo che lo stesso avrebbe mal interpretato le parole e gli atteggiamenti del giocatore. Per quanto riguarda l’ammenda inflitta, la reclamante assumeva che non corrisponderebbe a verità il fatto che il direttore di gara sia stato minacciato ed insultato da un sostenitore della squadra ospitante in quanto non risulta che sia entrato nel terreno di gioco alcun individuo al termine della gara. Con riferimento all’altra incolpazione relativa agli insulti rivolti all’arbitro mentre era salito nella propria autovettura, la reclamante nega l’accadimento mentre, invece, ammette la presenza di un personaggio sicuramente ubriaco che veniva allontanato dal Presidente della società, senza però che il personaggio si distinguesse per invettive ed insulti. La Commissione, esaminato il referto arbitrale ritiene di dover accedere ai motivi proposti dalla società Brunellese in ordine alla squalifica del calciatore Ventroni, così da dover adeguatamente ridurre la squalifica in relazione alle ingiuriose espressioni proferite dallo stesso, ed al suo comportamento riprovevole, non accompagnato, tuttavia, da ulteriori manifestazioni di gravità. In ordine all’irrogazione dell’ammenda, la società che reclama si limita semplicemente a negare i fatti. Ne deriva che in assenza di elementi concreti che possano far dubitare circa la versione descritta dall’arbitro, peraltro circostanziata e puntuale, la sanzione inflitta è corretta, oltre che adeguata e proporzionata. La Commissione, pertanto, DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Ventroni William a due giornate e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa.
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