COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. 86 VILLAPUTZU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara 86 Villaputzu / Perdasdefogu del 06.02.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. 86 VILLAPUTZU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 10.02.2011. Gara 86 Villaputzu / Perdasdefogu del 06.02.2011. La Società 86 Villaputzu ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara di cui in epigrafe consistenti: 1) nella delibera di ripetizione della gara; 2) nella squalifica per due gare dei calciatori Camboni Daniele e Seu Giuseppe; 3) nell’ammenda di Euro 250,00 perché “propri sostenitori davano origine ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria” e perché “la società lasciava incostudito il cancello che consente l’ingresso al campo di gioco dagli spalti”. La Commissione rileva che il reclamo in ordine alla delibera di ripetizione della gara è inammissibile, a norma dell’art.33 comma 5° del C.G.S., in quanto non risulta essere stata inviata alla controparte (Società Perdasdefogu) copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo stesso. La Commissione rileva altresì l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 45 comma 3° lett.a) del C.G.S., del reclamo relativo alle squalifiche irrogate ai calciatori Camboni e Seu, in quanto le stesse non sono superiori a due giornate di gara. Per quanto attiene all’ammenda di Euro 250,00 inflitta alla Società, la Commissione ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto. Infatti dal referto arbitrale risulta provato che tifosi della squadra del Villaputzu hanno partecipato ad una rissa con tifosi della squadra ospite, ma nel contempo non può non essere presa adeguatamente in considerazione l’osservazione della società reclamante circa il fatto che i suoi sostenitori non potevano avere interesse a creare un clima conflittuale in quanto il risultato era loro favore. Pertanto, ritenuto verosimile che la rissa non sia stata originata dal comportamento dei tifosi della società 86 Villaputzu, la sanzione deve essere adeguatamente ridotta a Euro 150,00. Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione ala decisione del Giudice Sportivo di ripetizione della gara e alle squalifiche dei calciatori Camboni Daniele e Seu Giuseppe; 2) di ridurre l’ammenda inflitta alla Società 86 Villaputzu a Euro 150,00. Dispone il non addebito della tassa.
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