COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GONNESA ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 21.10.2010. Gara Gonnesa / Mandas del 10.10.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GONNESA ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 21.10.2010. Gara Gonnesa / Mandas del 10.10.2010. L’A.S.D. Gonnesa proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 15 del 21.10.2010 con il quale veniva sanzionato con la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 per avere fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La reclamante provvedeva ad inviare nei termini previsti copia del reclamo alla società Mandas allegando la fotocopia della ricevuta della raccomandata. Sostiene la società Gonnesa che la partita era regolare quindi alla stessa ha preso parte il giocatore Carta Luca (in sostituzione di Lapicca) e non il giocatore Santus Salvatore, chiedeva, pertanto, che la Commissione accertasse il suo assunto con prova video allegando copia dello stesso al reclamo proposto. L’arbitro dell’incontro, chiamato a chiarimenti nanti questa Commissione Disciplinare, affermando che, durante la gara, il calciatore Lapicca Marco (nato il 20.06.1993) è stato sostituito dal suo compagno di squadra Carta Luca (nato il 24.10.1992) contrassegnato nella distinta con il n° 17 e non dal calciatore Santus Salvatore (nato l’11.06.1988); l’arbitro ha omesso di evidenziare il numero di maglia indossato proprio perché conosciuto personalmente; solo successivamente il Signor Balia Roberto si è accorto che il Carta Luca è stato inserito nell’elenco giocatori con il n° 17 e non con il n° 16 con il quale ha giocato. La Commissione ha ritenuto, pertanto, opportuno rimettere gli atti alla Procura Federale perché svolgesse accurati accertamenti in ordine alla regolarità della gara in oggetto. La Procura restituiva il fascicolo dopo avere accertato che il calciatore Carta Luca indossava la maglia n° 16 e non il numero 17 come indicato nella distinta di gara poiché subito dopo l’appello dell’arbitro, vi era stato uno scambio di maglia fra il Carta Luca ed il compagno Santus Salvatore. L’errore è scaturito dal fatto che il dirigente accompagnatore del Gonnesa Calcio aveva omesso di comunicare detto cambio al direttore di gara che, a sua volta, non aveva controllato il numero di maglia del giocatore Carta all’atto della sostituzione del compagno Lapicca. Tutto ciò premesso ed accertato, quindi, che la società Gonnesa non ha trasgredito a norme tali da inficiare il risultato della gara, DELIBERA di accogliere il reclamo proposto e ripristinare il risultato acquisito sul campo (1 a 0 a suo favore) della società Gonnesa e dispone il non addebito della tassa.
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