COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALANGIANUS 1905 ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 03.02.2011. Gara Fertilia / Calangianus del 30.01.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALANGIANUS 1905 ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 03.02.2011. Gara Fertilia / Calangianus del 30.01.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Calangianus ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Luca Rusani è stato squalificato per tre giornate perché alla notifica di un’ammonizione inveiva platealmente contro l’arbitro con ingiurie e bestemmie; alla notifica della conseguente espulsione ingiuriava nuovamente l’arbitro con triviali espressioni. La Commissione letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale delibera quanto segue. La reclamante nei motivi del ricorso nega che il calciatore abbia proferito espressioni blasfeme nei confronti del direttore di gara, asserendo che lo stesso avrebbe mal interpretato le parole in dialetto locale dette dal giocatore. Ciò nondimeno la società che reclama si limita a negare il fatto ed il suo accadimento senza però spiegare quali parole il calciatore avrebbe detto e che l’arbitro, a loro dire, avrebbe sentito in maniera erronea. Ne deriva che in assenza di elementi concreti che possano far dubitare circa la versione descritta dall’arbitro peraltro circostanziata e puntuale, la sanzione comminata è corretta, oltre che adeguata e proporzionata al fatto ed alla condotta del giocatore, blasfema, irriguardosa, censurabile e grave anche in ordine alla sua reiterazione. La Commissione, pertanto, DELIBERA di confermare il provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa a carico della reclamante.
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