COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.REAL PORTO PINO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 dell’11.11.2010. Gara Villaperuccio / Real Porto Pino del 07.11.2010:

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.REAL PORTO PINO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 dell’11.11.2010. Gara Villaperuccio / Real Porto Pino del 07.11.2010: Con reclamo tempestivamente depositato la società Real Porto Pino ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Demontis Michele è stato squalificato per cinque giornate perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare ingiuriava gravemente l’arbitro tentando di aggredirlo, non riuscendovi solo grazie all’intervento di alcuni compagni e dirigenti. Inoltre, mentre usciva dal terreno di gioco, sferrava un calcio contro la bandierina d’angolo spezzandola a metà. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, delibera quanto segue. La reclamante nei motivi del ricorso, non nega gli accadimenti, evidenzia la circostanza che la condotta del calciatore non è sfociata in violenza, e per l’episodio riprovevole presenta le proprie scuse. Orbene, il referto arbitrale è coerente e logico, di talchè non vi è motivo di dubitare sulla vericidità degli accadimenti in esso rappresentati tuttavia la circostanza che non si è verificata alcuna violenza, unita al lodevole comportamento della società – che ha mosso le proprie scuse -, possono determinare gli elementi per la riduzione della squalifica a quattro giornate. La Commissione DELIBERA la riduzione della squalifica a quattro giornate e dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it