COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MASALA ANTONIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. ARDARA , E LA SOCIETA’ POL. ARDARA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MASALA ANTONIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. ARDARA , E LA SOCIETA’ POL. ARDARA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Masala Antonio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società Pol. Ardara; 2) la società Pol. Ardara. 1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.32,commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4-campionato di 1^ Categoria lett.f), del C.U.n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores; 2) la Società Pol. Ardara, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, fissando per la decisione la data del 4 ottobre 2010; entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, la Pol. Ardara ha fatto pervenire deduzioni a difesa, adducendo a propria discolpa l’impossibilità di svolgere attività giovanile per l’insufficiente numero dei tesserati nonché l’esiguo numero degli abitanti del paese. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna della Società al pagamento dell’ammenda di Euro 1000,00 e l’inibizione del Presidente per mesi due. La Commissione, considerato che le argomentazioni difensive, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico, ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Masala Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi uno; 2) alla società Pol. Ardara la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00.
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