COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CALMEDIA BOSA (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 15 del 21.10.2010. Gara Calmedia Bosa / Ittiri del 17.10.2010

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CALMEDIA BOSA (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 15 del 21.10.2010. Gara Calmedia Bosa / Ittiri del 17.10.2010 Con tempestivo reclamo la società Calmedia Bosa ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta alla società che impugna l’ammenda di Euro 400,00 per intemperanze del pubblico durante la gara, infarcita da lancio di oggetti e da un estraneo che riusciva ad entrare nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione, riuscendo ad avvicinarsi al direttore di gara e proferendo al suo indirizzo ingiurie e minacce; la predetta società reclama altresì avverso i provvedimenti di inibizione e squalifiche rispettivamente inflitti a carico rispettivamente del dirigente Ferreli Giuseppino e dell’allenatore Paolo Carboni. La ricorrente, nei motivi del suo ricorso, chiede l’annullamento dei provvedimenti di squalifica e di inibizione, oltre la riduzione dell’ammenda comminata poiché i fatti non si sono verificati come descritti dal direttore di gara nel proprio referto. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, delibera quanto segue. La sanzione comminata all’allenatore è proporzionata ai fatti come descritti dal direttore di gara: nessun elemento a discarico è stato peraltro indicato dalla reclamante di talchè il provvedimento di squalifica va confermato anche in considerazione del fatto che l’allenatore di una squadra giovanile deve tenere, a maggior ragione, un comportamento irreprensibile e di grande esempio per i giovani. Dalla lettura del referto arbitrale è invece connotata di minore gravità la condotta posta in essere dal dirigente Ferralis, per le espressioni da lui utilizzate e per il minor tono di protesta da lui adoperato, certamente censurabile, ma non comparabile alle azioni dell’allenatore; ne consegue che il provvedimento di inibizione va ridotto, con l’applicazione della sanzione fino al 15 novembre 2010. Infine, con riferimento all’ammenda inflitta, essa deve essere ridotta da 400 euro a 200 euro: gli episodi di minaccia e di ingiuria, pur censurabili e per questo meritevoli di sanzioni, non sono tuttavia sfociati in fatti di violenza in senso proprio e che lo stesso estraneo, che è riuscito illegittimamente ad entrare negli spogliatoi, non ha posto in essere condotte né di minaccia, né di violenza. Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA la riduzione dell’ammenda ad euro 200,00, la riduzione dell’inibizione del dirigente fino al 15 novembre 2010, conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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