COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 35 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti delle tesserate: – Menchetti Erica, V. Presidente Junior Camp Arezzo F.A. A.C.D.; – Menchetti Rossana,Dirigente JuniorCamp Arezzo F.A. A.C.D., per la contestata violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del medesimo Codice ed all’art. 64 delle N.O.I.F.; della Società: – JuniorCamp Arezzo F.A. A.C.D. per la responsabilità derivante dalla applicazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
35 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti delle tesserate:
- Menchetti Erica, V. Presidente Junior Camp Arezzo F.A. A.C.D.;
- Menchetti Rossana,Dirigente JuniorCamp Arezzo F.A. A.C.D.,
per la contestata violazione dell’art. 1, c. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del medesimo Codice ed all’art. 64 delle N.O.I.F.;
della Società:
- JuniorCamp Arezzo F.A. A.C.D. per la responsabilità derivante dalla applicazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S..
In data 21 settembre 2010, con esposto indirizzato al S.G.S. del Comitato Regionale Toscana, il genitore del calciatore Peter Peruzzi ha denunciato che da parte di Erica e Rossana Menchetti, Dirigenti dello Junior Camp Arezzo F.A., gli è stata personalmente richiesta la somma di € 3.800,00 (tremilaottocento) al fine di ottenere il trasferimento del figlio da detta Società alla Società Atletico Arezzo.
Acquisita la conferma, da parte del denunciante di quanto in essa contenuto, ed ascoltate gli incolpati, la Procura Federale ha ritenuto proporre il deferimento qui in esame.
La Commissione ha disposto rituale convocazione delle parti per la data odierna per cui dà atto della presenza di:
- Menchetti Erica, V. Presidente Junior Camp Arezzo F.A. A.C.D.;
- Menchetti Rossana, Dirigente Junior Camp Arezzo F.A. A.C.D.;
- Junior Camp Arezzo F.A. A.C.D., in persona del Presidente, Signor Umberto Zerbini.
Tutti i soggetti deferiti sono rappresentati e difesi dall’Avvocato Roberto Turchini del Foro di Arezzo, giusto mandato apposto in calce alla memoria trasmessa via fax, in data 21 maggio u.s., a questa Commissione e inviata per conoscenza alla Procura Federale.
Il Sostituto Avvocato Marco Stefanini rappresenta l’Ufficio Inquirente.
In apertura di dibattimento il Presidente, illustrato il contenuto della memoria, rileva la impossibilità di accogliere le richieste istruttorie aventi carattere testimoniale, ostandovi il disposto dell’art. 41 del C.G.S. che ne prevede l’ammissibilità unicamente nel caso di applicazione dell’art. 7. del medesimo Codice.
Quanto sopra anche con riferimento alle dichiarazioni di alcuni tesserati allegate a detto atto difensivo rappresentando esse, se accolte, un modo di eludere la normativa citata.
Anche la richiesta di confronto con il denunciante non può essere accolta, non essendo tale mezzo istruttorio previsto dalla normativa sulla Giustizia Sportiva nell’ambito del semplice procedimento disciplinare. Analogamente in relazione all’esame di s.m.s..
Il Collegio ritiene invece di acquisire il documento relativo al nulla osta per la partecipazione del calciatore a quattro giorni di allenamento nella squadra dell’Atletico Arezzo.
Aprendo il dibattimento il Presidente della Commissione invita l’Avvocato Stefanini ad intervenire per conto della Procura Federale.
Il Sostituto Procuratore chiede la conferma del deferimento ritenendo del tutto fondato il deferimento basato sulle contraddizioni insite nelle dichiarazioni rese dalle due Dirigenti incolpate, la cui discordanza rappresenta sufficiente attività probatoria al suo sostegno. Infatti Erica dichiara di non essere stata presente all’appuntamento, Rossana parla di un incontro casuale, cosa ben diversa da un colloquio pianificato.
Conclude con la richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni:
- a Menchetti Erica, l’inibizione per mesi due;
- a Menchetti Rossana, l’inibizione per mesi quattro;
- alla Società Junior Camp Arezzo F.A. A.C.D., l’ammenda di € 300,00 (trecento).
L’Avvocato Turchini, in nome e per conto dei soggetti deferiti, riportandosi alla memoria depositata, percorre i trascorsi del calciatore nell’ambito della Società; il suo utilizzo indiretto attraverso vari prestiti; la richiesta, immediatamente concessa, del n.o. necessario per effettuare una prova presso l’Atletico Arezzo; la assoluta mancanza di richieste da parte di detta squadra di allacciare contatti con la Società deferita al fine di operare il trasferimento del calciatore; l’assenza costante dello stesso dagli allenamenti, nonostante le ripetute convocazioni. Pone una serie di domande negative per giungere ad affermare, anche con considerazioni di natura personale che esulano dalla questione disciplinare, la contraddittorietà, l’incongruenza nonché la falsità delle dichiarazioni rese dal Peruzzi in denuncia e durante l’attività istruttoria.
Il modulo di trasferimento di cui agli atti non era sottoscritto, né compilato, risultando unicamente barrata la casella”definitivo”.
Si richiama alla normativa N.O.I.F. e cita una decisione della C.A.F. relativa alla necessità, nei casi di deferimento, della sussistenza di accuse dirette, precise, univoche basate su fatti o circostante rivestenti il carattere della gravità, precisione e concordanza.
Conclude per l’assoluzione qualunque sia la formula di pronuncia.
In sede di decisione il Collegio rileva preliminarmente che la denuncia viene fatta dal padre del calciatore, senza che gli sia stato conferito alcun mandato, nonostante all’epoca del fatto il tesserato fosse già maggiorenne e in condizione, quindi, di tutelare i propri interessi.
Dall’esame delle deposizioni acquisite in sede istruttoria emerge che i rapporti tra Società e calciatore non erano del tutto idilliaci, per cui appare opportuno indicare quale era la sua posizione nei confronti della Società alla data della denuncia (21.09.2010).
Dalla scheda di censimento il calciatore risulta tesserato per la Soc Junior Camp Arezzo, con vincolo definitivo e con la qualifica di dilettante, ininterrottamente a decorrere dalla stagione 2005/2006 e, prima, durante le stagioni 2002/2003 e 2003/ 2004. Nel corso delle stagioni 2007/2008/2009 ha giocato a titolo di prestito presso altre società. (quattro diverse squadre nel periodo compreso tra il 30/8/2007 ed il 4/12/2009).
Fatta questa premessa si osserva che nessun dato concreto si rinviene nella documentazione allegata al fascicolo se non la scarna relazione del Collaboratore della Procura contenente, puramente e semplicemente, le dichiarazioni rese dal Peruzzi senior, il quale conferma la denuncia, e quelle delle due Dirigenti, una delle quali, Erica Menchetti smentisce di aver incontrato il Peruzzi, mentre la sorella Rossana, nega qualsiasi richiesta di denaro, pur ammettendo che l’incontro sia avvenuto e che durante esso sarebbe stata esaminata esclusivamente la posizione del calciatore all’interno della Società.
La predetta Dirigente segnala inoltre la presenza in quell’occasione, di “un documento dell’Atletico Arezzo già compilato per il trasferimento a titolo definitivo”
Nota la C.D.che di tale documento non vi è traccia negli atti istruttori, né risulta depositato in questa sede.
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese in istruttoria dal Peruzzi padre si rileva comunque che per il calciatore “Quest’anno gli si era aperta una prospettiva con l’Atletico Arezzo che lo aveva richiesto come prassi vuole allo Junior Camp”.
Osserva questo Giudice che il trasferimento di un calciatore da una Società ad altra deve essere effettuato, all’interno delle “finestre” di tempo che il Consiglio Federale fissa annualmente, tramite la “lista di trasferimento” che deve essere sottoscritta dalle due società, cedente e cessionaria, oltre che dal calciatore.
E’ di tutta evidenza che tale procedura deve essere avviata da una delle due società interessate.
Rilevante appare a questo punto la circostanza che il n.o. richiesto per effettuare un allenamento di prova sul campo dell’Atletico Arezzo non sia stato seguito dalla richiesta, da parte di detta Società, di un trasferimento del calciatore.
In data 5 novembre 2011 il genitore del calciatore ribadisce che “All’inizio dei questa stagione è stato richiesto dall’Atletico Arezzo, diventata la squadra principale della città ….” e che in tale occasione gli venne fatta la richiesta di somma denunciata (“la dirigenza del junior Camp pretendeva la somma di € 3.800,00 per svincolare mio figlio”).
Non si tratta più quindi di “trasferimento richiesto come da prassi” ma di svincolo che è tutt’altra cosa sotto l’aspetto normativo, anche se, successivamente, il risultato sarà il medesimo, ovvero far tesserare il calciatore per altra società.
Dal verbale delle dichiarazioni rese dal denunciante al Collaboratore della Procura in data 21.12.2010, risulta ancora che egli ha comunicato alle Dirigenti Menchetti “….che l’Atletico Arezzo (1 squadra della nostra città) era interessato a Peter e quindi chiedevo lo svincolo”.
Dichiarazioni contrapposte che non sono suffragate, né da una parte né dall’altra, da una sia pur minima prova.
Peraltro le uniche dichiarazioni che potrebbero collimare sono quelle rese in sede istruttoria dal Peruzzi, circa la richiesta “secondo prassi” che sarebbe stata fatta dall’Atletico Arezzo; e dalla Rossana Menchetti allorché questa afferma che, in occasione dell’incontro con il Peruzzi, circolava un documento dell’Atletico Arezzo,“già compilato per il trasferimento a titolo definitivo”.
Siffatta ultima affermazione si pone, peraltro, in evidente contrasto con quanto affermato dalla difesa della Menchetti, a pagina 4 della memoria depositata, dove si dà atto di un contatto telefonico con un tesserato dell’Atletico Arezzo, certo Frappi, che avrebbe manifestato il disinteresse della Società al tesseramento del Peruzzi.
La circostanza non risulta comunque accertata in sede istruttoria.
Ciò premesso, precisa la Commissione che, con disposizione di carattere generale, le N.O.I.F.(art. 100) consentono il trasferimento, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori unicamente nei periodi prefissati dal Consiglio Federale della F.I.G.C..
In riferimento all’annata calcistica in esame detto Organismo ha, con il C.U. n. 110, disposto che gli svincoli potessero essere effettuati nei periodi 1 – 17 luglio e 1 – 16 dicembre 2010, ovviamente per i casi tassativamente indicati dall’art. 106 delle N.O.I.F..
I periodi sono stati recepiti dal C.T.R. che li ha inseriti nel proprio comunicato alla voce modulistica.
Inoltre, nel caso di specie, lo svincolo sarebbe potuto avvenire esclusivamente per quanto previsto dalla norma citata alle lettere a) e b) e quindi o rinuncia da parte della società o svincolo per accordo tra la Società e il calciatore, così come regolamentato dagli artt. 107 e 108 del medesimo corpo di norme.
Lo svincolo del Peruzzi non sarebbe, quindi, potuto avvenire all’epoca della richiesta effettuata dal Peruzzi senior.
L’unica possibilità esistente affinché il Peruzzi potesse sistemarsi presso altra Società era quella di porre in essere il trasferimento che, sempre in virtù delle disposizioni federali poteva, per la stagione 2010/2011, avvenire dal 1 luglio al 17 settembre 2010 e, in via suppletiva, dal 1 al 16 dicembre 2010.
Dall’esame degli atti istruttori, riferiti ai colloqui asseritamene avvenuti, non risulta né che sia stato trattato uno dei due tipi di svincolo, né che sia stata depositata, presso la Società presunta cessionaria, una lista di trasferimento.
Dagli atti non risulta che del colloquio tra Peruzzi e le rappresentanti della Società sia stato a conoscenza qualche tesserato dell’una o dell’altra parte che avrebbe potuto dare valenza all’una o all’altra tesi.
Di conseguenza l’indagine non approda a nulla di concreto basandosi il deferimento esclusivamente sulla denuncia del Peruzzi, non sorretta da alcun elemento di fatto. Ad essa si contrappongono le dichiarazioni dei soggetti deferiti, peraltro anch’esse prive di qualsiasi elemento probatorio: tutto ciò pone in dubbio il reale accadimento dei fatti.
Il beneficio del dubbio non può che giovare alle due tesserate ed alla Società deferite (in dubio pro reo) per cui il deferimento non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
la C.D. respinge il deferimento proposto.
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