COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI “B” 230 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Bini Gabriel In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 31 Dicembre 2011 (C.U. N° 59 Del 2652011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 23 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI “B” 230 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo Bini Gabriel In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 31 Dicembre 2011 (C.U. N° 59 Del 2652011) Propone rituale reclamo il signor Bini Gabriel a mezzo i genitori esercenti la potestà avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Pisa. Il reclamante ritiene nulla eo inammissibile la sanzione in quanto il calciatore era già stato squalificato fino al 15 luglio 2011 per gli stessi fatti e per la stessa gara con il C.U. n° 57 mentre la sanzione reclamata era stata comminata con il C.U. n° 59. Si duole infatti il reclamante non solo della sanzione, ma del fatto che vi sia stato un doppio pronunciamento sul medesimo fatto. Nelle more del giudizio con C.U. n° 60 il comitato provinciale competente con un “errata corrige”, motivato con un errore di trascrizione, annullava la seconda sanzione (quella oggi reclamata) confermando la prima non reclamata. E’ quindi venuta meno la materia del contendere. P.Q.M. La C.D. dichiara cessata la materia del contendere dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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