COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OFF 221 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della società Firenze Ovest A.S.D. avverso la sanzione inflitta dal G.S.T al calciatore Vescovini Simone ‘per 3 gg. (C.U. n. 75 del 12.05.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OFF 221 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della società Firenze Ovest A.S.D. avverso la sanzione inflitta dal G.S.T al calciatore Vescovini Simone 'per 3 gg. (C.U. n. 75 del 12.05.2011) Il Presidente della società Firenze Ovest A.S.D. – sig. Piero Colzi – ed il calciatore – sig. Simone Vescovini – hanno adito la Commissione Disciplinare Territoriale Toscana al fine di ottenere una riduzione della squalifica inflitta dal G.S.T. al Vescovini “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. I reclamanti non negano l'addebito, ma motivano la richiesta di riduzione illustrando le circostanze attenuanti applicabili al caso di specie: l'importanza della gara, il clima acceso sugli spalti, la provocazione verbale, il carattere mite del calciatore. Escludono, inoltre, essersi trattato di un episodio avente le caratteristiche di violenza previste dalla normativa di riferimento, formulando espressa richiesta di essere uditi ai sensi dell'art. 36, c. 6, C.G.S. All'udienza del 27.05.2011, previa convocazione, si è presentato il calciatore Vescovini Simone il quale ha confermato quanto dedotto in sede di reclamo, riportandosi alle conclusioni ivi esposte, ribadendo la mancanza di violenza nel gesto frutto più che altro dell'irruenza. La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. L'Assistente arbitrale con l'integrazione probatoria richiestagli ha dichiarato che “il sig. Vescovini Simone soc. Firenze Ovest ha tirato un calcio ad un avversario colpendolo all'altezza del ginocchio a giuoco fermo; dopo le cure del massaggiatore quest'ultimo è tornato regolarmente in campo.....ho potuto vedere solamente il gesto violento del Vescovini e richiamare l'attenzione dell'arbitro” Le precisazioni offerte con il supplemento di rapporto acquisito agli atti, cui occorre richiamarne il carattere di fede privilegiata, consentono di ascrivere la condotta del Vescovini nell'ambito delle condotte violente previste dalla normativa di riferimento: a) e' indubbia la circostanza che tale gesto sia avvenuto a giuoco fermo; b)e' indubbia la circostanza che il calciatore abbia colpito un avversario con un calcio all'altezza del ginocchio. Tali elementi, pertanto, non consentono di escludere il carattere di violenza nella condotta del calciatore. Per quanto attiene l'entità della sanzione, si rileva che le circostanze addotte dai reclamanti non hanno alcun effetto attenuante e che la sanzione risulta essere stata applicata al minimo edittale. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; 1. conferma la squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Vescovini Simone per tre gg. 2. dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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