COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Play-Off 222 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: reclamo in proprio del giocatore Mugnaini Thomas (società Cavriglia) avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare (C.U. n. 75 del 12/05/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Play-Off 222 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: reclamo in proprio del giocatore Mugnaini Thomas (società Cavriglia) avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare (C.U. n. 75 del 12/05/2011). Il G.S.T. applicava al calciatore Mugnaini la sanzione oggi impugnata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 8 maggio 2011, tra la squadra ospitante Resco Reggello e la società Cavriglia; questa la motivazione adottata: “Per avere offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Ricorre in proprio il giocatore specificando che l'espulsione, avvenuta per somma di ammonizioni, doveva essere attribuita alle vivaci proteste con riferimento alla mancata adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un avversario. Il calciatore nega dunque qualsiasi intento lesivo della dignità del D.G. e, richiamandosi ad una carriera senza rilievi disciplinari, chiede la revoca ovvero la riduzione della sanzione comminata. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Nel rapporto di gara, cui le Carte attribuiscono il valore di prova principe nel giudizio sportivo, l'arbitro riportava testualmente, come motivazione per l'espulsione del calciatore Mugnaini, le seguenti parole “Al 47' del 2° tempo per doppia ammonizione per avermi urlato in segno di protesta 'Ma cosa fischi, non era punizione, ma smettila, arbitra a modo'”. Correttamente, il D.G. - unico soggetto presente in campo ed in grado di interpretare, al meglio, il comportamento oggettivamente scorretto del giocatore - adottava il provvedimento di ammonizione ancorandolo alla finalità di mera protesta perseguita, a suo insindacabile giudizio, dal giocatore. In effetti le stesse frasi riportate appaiono esulare dall'ambito dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che al comma 4 così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.” Le espressioni utilizzate, pur meritevoli del provvedimento sanzionatorio del cartellino giallo, non sembrano dunque dirette a ledere la dignità o l'onore del D.G. ma appaiono piuttosto frutto di una veemente e scomposta protesta. Anche nel supplemento, espressamente richiesto da quest'organo giudicante, il D.G. precisa ancora il carattere non ingiurioso o irriguardoso delle espressioni utilizzate chiarendo che la seconda ammonizione venne comminata “...per una plateale protesta che, come si evince dal mio rapporto di gara non aveva contenuti offensivi”. Una diversa interpretazione delle parole concretamente pronunciate - che tendesse in modo estensivo a ritenere presente nel caso di specie il carattere “irriguardoso” delle medesime persino in assenza di termini oggettivamente volgari (cosa xxxxx fischi?) o direttamente offensivi - comporterebbe una automatica applicazione della squalifica di due giornate per qualsiasi protesta comprimendo inevitabilmente il potere attribuito sul campo allo stesso D.G., unico strumento fornito per governare adeguatamente la gara attraverso una discrezionalità disciplinare che deve necessariamente essere graduata. Ovviamente, non sussistendo la violazione della norma di riferimento, non può certamente trovare applicazione l'ipotizzata aggravante. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Mugnaini Thomas ad una giornata anziché tre. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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