COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 218 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della Atletico Spedalino avverso la sanzione inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Morosi Massimo fino al 04.12.2011 (7 mesi) (C.U. n. 48 del 04.05.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 80 del 17 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 218 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della Atletico Spedalino avverso la sanzione inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Morosi Massimo fino al 04.12.2011 (7 mesi) (C.U. n. 48 del 04.05.2011) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente trasmesso la società Atletico Spedalino impugna la sanzione inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Morosi Massimo che lo squalifica fino al 04.12.2011 (7 mesi) perché: “Alla notifica della sua espulsione per doppia ammonizione offendeva il D.G. strattonandolo per un braccio senza procuragli dolore”. La reclamante, nel chiedere la revisione della sanzione, conferma le offese profferite dal Morosi, ma nega recisamente che l'atleta abbia strattonato l'arbitro. Al tal proposito, precisa la società che il Morosi, senza alcun intento lesivo, si è limitato ad afferrare il braccio del D.g. al solo fine di richiamare l'attenzione per chiedere spiegazioni in merito al provvedimento di espulsione. La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. La società reclamante non contesta la condotta offensiva del calciatore, quanto la condotta violenta nei confronti del D.G. Il reclamo merita accoglimento. Le precisazioni offerte con il supplemento di rapporto acquisito agli atti consentono di escludere qualsiasi intento lesivo nella condotta del Morosi. Infatti, il D.G. afferma che “mentre mi accingevo a prendere i provvedimenti disciplinari come da referto, sopraggiungeva alle mie spalle il sig. Morosi il quale mi prendeva per un braccio e strattonandomi mi proferiva le parole descritte nel referto. Confermo che tale strattonamento non mi procurava ne' dolore ne' danno fisico”. L'assenza dei caratteri di violenza nella condotta del calciatore inducono il Collegio a derubricare il fatto e, conseguentemente, a graduare la sanzione in attuazione del principio di proporzionalità. Sanzione, che viene ritenuta congrua nella misura di tre mesi (fino al 04.08.2011). P.Q.M. la C.D.T.T. accoglie il reclamo; - riduce la squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Morosi Massimo al 04.08.2011 (tre mesi); - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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