COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 219 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Indicatore avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Testi Emanuele per 7 gg. (C.U. n. 73 del 05.05.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 219 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Indicatore avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Testi Emanuele per 7 gg. (C.U. n. 73 del 05.05.2011) Con tempestivo reclamo il Presidente della società Polisportiva Indicatore, sig. Marco Marsili, adiva la Commissione Disciplinare Territoriale contestando la decisione del Giudice Sportivo Toscana, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 73 del 05.05.2011 nei riguardi del giocatore Testi Emanuele, così motivata: “A fine gara lanciava con violenza una bottiglia d'acqua contro la porta dello spogliatoio arbitrale, mentre la terna sostava ad una distanza di circa tre metri. Nel contempo rivolgeva loro frasi offensive ed alla notifica dell'espulsione tentava di introdursi dentro l0o spogliatoio arbitrale con contegno irriguardoso e bestemmiando. Non riusciva in tale intento per l'intervento di un compagno di squadra”. In particolare, il Presidente, riferisce che il giocatore a fine gara, in un gesto di stizza per il risultato ottenuto al termine della partita, lanciava una bottiglia d'acqua in direzione della porta dello spogliatoio locale e a quello adiacente della terna, ma che tale gesto non era atto ad offendere la terna arbitrale, motivando la propria tesi sul presupposto di fatto che il direttore di gara ed i suoi assistenti in quel momento si trovavano all'uscita del rettangolo di giuoco, alle spalle del calciatore in questione. Solo dopo la notifica dell'espulsione, il Testi rivolgeva frasi irriguardose nei confronti della terna, senza comunque accedere allo spogliatoio arbitrale. Conclude il ricorso chiedendo la riduzione della sanzione, richiamando precedenti decisioni adottate in episodi similari. La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue. Le precisazioni coerenti e puntuali offerte dal D.g. consentono di respingere in toto la tesi fattuale della reclamante. Infatti, l'arbitro ha confermato che “il calciatore ci superava e scagliava con molta violenza una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo piena contro la porta dello spogliatoio arbitrale urlando: “Ma che CXXXX siete venuti a fare! 'Ste tre teste di CXXXX!”. Essendo avvenuto sotto i miei occhi, considero il gesto volontario in quanto successivo a contestazioni perpetrate precedentemente alla terna arbitrale. Il sig. Testi aveva di fronte a se' solo il nostro spogliatoio e quindi era improbabile altro bersaglio”. Il D.G. ha inoltre aggiunto che “mentre chiudevo la porta il calciatore colpevole tentava di entrare nello spogliatoio arbitrale (tutto ciò 15 secondi dopo la notifica) urlando: “Ora mi spieghi perché CXXXX mi butti fuori PXXXX DXX!”. Non riusciva in tale intento per l'intervento di un suo compagno di squadra il quale lo fermava ponendo un braccio tra lui e la porta e lo portava via trascinandolo nello spogliatoio locale”. La condotta violenta, offensiva, oltre che blasfema, del calciatore Testi appare pertanto pienamente provata in ragione del carattere privilegiato riconosciuto dalle carte federali ai rapporti gara. La sanzione comminata appare ben calibrata dopo aver esperito il giudizio di congruità. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; - conferma la sanzione della squalifica per 7 gg. inflitta al calciatore Testi Emanuele; - dispone l'incameramento della tassa di reclamo.
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