COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 214 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della U.S.D. ELBA 2000 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pilleri Marco con una squalifica per tre giornate. C.U. n. 73 del 05/05/2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 77 del 26 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
214 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della U.S.D. ELBA 2000 avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Pilleri Marco con una squalifica per tre giornate. C.U. n. 73 del 05/05/2011.
Per aver bestemmiato e offeso l’arbitro il giocatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco nei minuti di recupero della gara. Per tale condotta veniva sanzionato con un provvedimento di squalifica per tre giornate.
La USD Elba 2000 propone reclamo avverso il provvedimento del G.S. ritenendo la sanzione eccessiva rispetto ad una condotta che viene definita ingenua ma non cattiva. Inoltre a parziale scusante della medesima la reclamante afferma che non è stato offeso l’arbitro; che il giocatore non era neanche capitano; che ormai la gara si avviava a conclusione e che l’esclamazione era spontanea e non ingiuriosa verso gli avversari.
Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro chiarisce come nel momento in cui il calciatore gli grida in faccia “ devi fischiare” lo guardava negli occhi e pertanto la protesta era chiaramente rivolta contro di lui. L’arbitro conferma anche che il giocatore non era capitano ma tale affermazione non ha alcun rilievo in quanto non contestata dal G.S.
Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti ritiene provata la condotta contestata al giocatore. Ritiene, altresì, tutte le esimenti richiamate dalla reclamante non idonee a giustificare in qualche modo la condotta del giocatore e,quindi,a riconsiderare la sanzione applicata dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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